Cassazione Civile, Ordinanza n. 11580/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia liquidata nella gestione separata a seguito di domanda con cui l'assicurato aveva chiesto il computo, in tale gestione, dei contributi maturati presso l'AGO, così da ottenere un'unica pensione commisurata al coacervo contributivo. La Corte d'appello aveva riconosciuto la decorrenza del trattamento dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile e, inoltre, il diritto al supplemento di pensione dopo due anni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. L'INPS ricorreva deducendo: 1) violazione dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, sostenendo che, essendo la prestazione subordinata alla domanda di computo dei contributi in gestione separata, la pensione non poteva decorrere prima della domanda stessa ma solo da essa; 2) violazione dell'art. 7 della l. 23 aprile 1981, n. 155 e dell'art. 1 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, sostenendo che il supplemento non era dovuto con la decorrenza fissata dalla corte territoriale, poiché il termine biennale dilatorio per il primo supplemento avrebbe potuto maturare solo successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato precedenti recenti che hanno chiarito che, quando l'assicurato esercita la facoltà di computare nella gestione separata i contributi versati in altre gestioni per ottenere una pensione unica a carico della gestione separata, la decorrenza della pensione coincide con la data della domanda amministrativa, non con il momento del raggiungimento dell'età pensionabile. Ha inoltre richiamato il principio già affermato in tema di supplemento, secondo cui il termine dilatorio biennale decorre secondo la disciplina speciale richiamata, con conseguente non conformità della decisione impugnata. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282
La facoltà di computare nella gestione separata i contributi versati presso altre gestioni richiede una domanda amministrativa e la decorrenza della pensione a carico della gestione separata si collega a tale domanda, non al solo compimento dell'età pensionabile.
art. 2, commi 26 e seguenti, L. n. 335 del 1995
Costituisce il quadro normativo della gestione separata cui si riferisce il meccanismo di computo contributivo.
art. 7 L. 23 aprile 1981, n. 155
È richiamato per la disciplina del supplemento di pensione e del relativo termine dilatorio biennale.
art. 1 d.m. 2 maggio 1996, n. 282
È richiamato unitamente all'art. 7 L. n. 155 del 1981 per la regolazione della decorrenza del supplemento nella fattispecie di computo in gestione separata.
art. 6 L. n. 155 del 1981
La corte territoriale aveva erroneamente applicato la disciplina generale della decorrenza della pensione di vecchiaia, che la Cassazione ha ritenuto non pertinente alla fattispecie di computo nella gestione separata.
Massime di principio
- Quando l'assicurato esercita una facoltà legale di computo contributivo in una gestione previdenziale diversa da quella in cui sono stati originariamente versati i contributi, la decorrenza della pensione segue il momento in cui tale facoltà viene validamente esercitata con domanda amministrativa, poiché solo allora si forma il montante utile alla prestazione unica.
- La disciplina generale sulla decorrenza della pensione di vecchiaia non si applica automaticamente alle ipotesi speciali in cui la prestazione derivi da un'opzione dell'assicurato che incide sulla composizione del montante contributivo.
- In tema di supplemento di pensione, la decorrenza va verificata secondo la disciplina speciale applicabile e tenendo conto del termine dilatorio previsto per la maturazione del primo supplemento; una decorrenza anticipata rispetto a tale meccanismo è censurabile in cassazione.
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