Cassazione Penale, Sentenza n. 10934/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione ed errata applicazione dell'art. 124 c.p. relativamente alla decorrenza del termine per la querela nel reato continuato: la ricorrente sostiene che la persona offesa aveva conoscenza del fatto già a marzo 2015 (intranet e indagini interne) e dunque il dies a quo non sarebbe il 9 aprile 2015 indicato dai giudici; (2) vizio nella valutazione probatoria e illegittima utilizzazione della confessione stragiudiziale (richiamata ex art. 2735 c.c.), mancata prova della presenza della Ricci nei giorni contestati, assenza di perizia sulle sigle contestate e contraddittorietà con una successiva dichiarazione scritta del 18 aprile 2015; (3) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Pisani e Del Castello circa la confessione ottenuta con pressioni/inganno (anche richiamando art.7 legge 300/70 e la giurisprudenza CEDU, es. Bucholz v. Germania).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione attenga a valutazioni di fatto e ha richiamato la consolidata interpretazione dell'art. 124 c.p.: perché decorra il termine per la querela è necessaria la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso e, se necessari accertamenti, il termine decorre dall'esito di tali indagini quando la persona offesa sia in grado di determinarsi. Per il secondo motivo la Corte ha escluso la possibilità di rimettere in discussione in Cassazione la valutazione di attendibilità delle prove operata dai giudici di merito (doppia conformità) in assenza di carenza radicale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; i giudici di merito avevano ritenuto la confessione stragiudiziale attendibile e corroborata dagli accertamenti interni. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 220 disp. att. c.p.p. agli accertamenti interni di natura privatistica: le cautele di tale disposizione richiedono natura pubblicistica del rapporto o esercizio non esclusivamente privatistico della funzione, non ravvisabile nel caso. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
La decorrenza del termine per la querela richiede che la persona offesa abbia conoscenza precisa, certa e diretta del fatto criminoso; se sono necessari accertamenti essenziali, il termine decorre dall'esito di tali indagini, quando la parte offesa è in grado di determinarsi.
Le garanzie previste si applicano solo quando l'attività investigativa è svolta nell'esercizio di funzioni pubblicistiche o comunque non esclusivamente privatistiche; non si applicano agli accertamenti interni di natura privatistica e contabile.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di legalità e corretta amministrazione della giustizia; la Corte non ha ritenuto violati tali principi nelle modalità di utilizzazione delle indagini interne e delle dichiarazioni.
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che le tutele invocate non si estendano automaticamente alle modalità di indagine interna privatistica e che la questione richiedeva valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
legge 300/70 art. 7 (Statuto dei Lavoratori)
Invocata dalla ricorrente in ordine a presunte pressioni/violazioni nei confronti della dichiarante; la Corte non ha ritenuto provata la rilevanza pubblicistica o la lesione tale da escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite negli accertamenti interni.
Richiamata in riferimento alla confessione stragiudiziale; la Corte ha ritenuto che la valutazione della attendibilità e dell'utilizzabilità della confessione sia materia di merito e non sindacabile in questa sede salvo vizi manifesti.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della ammenda in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In caso di reato continuato la decorrenza del termine per la querela si verifica quando la persona offesa ha conoscenza precisa, certa e diretta del fatto e dei termini rilevanti della vicenda: mere sospetti o notizie generiche non bastano.
- Gli accertamenti interni aziendali di natura privatistica, finalizzati a verifiche contabili o disciplinari, generalmente non attivano le garanzie previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che richiede una natura pubblicistica o un esercizio di funzioni non esclusivamente privatistiche.
- La valutazione di attendibilità delle prove e della confessione stragiudiziale è compito dei giudici di merito; la Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie salvo vizi di motivazione palesi, contraddittorietà o carenza radicale.
- Per contestare efficacemente la utilizzabilità di dichiarazioni acquisite in sede interna occorre dimostrare specifici vizi procedurali o di coercizione rilevanti e provabili, non semplici rilievi teorici.
- Chi propone ricorso in cassazione deve porre questioni di diritto o evidenziare profili di motivazione manifestamente illogici; le questioni puramente fattuali rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- Nelle controversie che coinvolgono indagini aziendali è utile documentare con chiarezza date, atti e l'effettiva conoscenza del fatto da parte della persona offesa per determinare correttamente la decorrenza dei termini di querela.
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