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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) censura della tardività della querela presentata il 10/09/2012 sostenendo che, dopo il D.Lgs. n.150/2022, la truffa aggravata ex art.61, comma 1, n.7 c.p. sarebbe divenuta procedibile a querela e che la querela sarebbe tardiva rispetto all'unico atto contestato specificamente a Mandarano (28/04/2012); 2) contestazione della attendibilità della parte civile Roberto Manzella, deducendo incongruenze temporali e sostanziali tra dichiarazioni rese in dibattimento e atti di indagine e sostenendo che le somme versate sarebbero prestiti con interessi e non donazioni; 3) richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile per il rischio di esecuzione immobiliare (asta dell'immobile adibito a studio forense) e relativo grave danno professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla tardività della querela: i fatti contestati (capo 3) erano consumati fino ad agosto 2012, perciò la querela del 10/09/2012 fu tempestiva una volta che la vittima ebbe conoscenza degli elementi del reato; inoltre la posizione di Mandarano quale concorrente per le condotte fino ad agosto 2012 era coperta dal giudicato, non essendovi stata impugnazione specifica della sua partecipazione al concorso. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile come reiterativo delle censure già svolte in appello e privo di critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata; la valutazione della credibilità della parte civile è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione ove la motivazione non sia manifestamente illogica. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguenze pratiche: confermata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; condanna al rimborso alla parte civile delle spese di rappresentanza e difesa quantificate in euro 4.000 oltre accessori. Rimangono efficaci le sentenze di merito che avevano condannato Mandarano (in concorso con A. Bevilacqua) ai sensi degli artt.110 e 640 c.p. con applicazione dell'aggravante ex art.61, comma 1, n.7 c.p., pena di 8 mesi di reclusione e 250 euro di multa con sospensione condizionale e responsabilità civile in solido, con provvisionale di euro 33.500.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato; applicata per ritenere Mandarano concorrente con Bevilacqua nelle condotte contestate fino ad agosto 2012; la Cassazione non ha potuto rimettere in discussione questa qualificazione non essendo stata specificamente impugnata.

  • art. 640 c.p.

    Norma che definisce il reato di truffa, posto a fondamento della condanna confermata in sede di merito.

  • art. 61, comma 1, n. 7 c.p.

    Aggravante contestata per la truffa; il ricorrente aveva dedotto effetti sul carattere procedibile del reato in seguito al D.Lgs. n.150/2022, ma la Corte ha ritenuto infondata tale ricostruzione rispetto ai fatti e alle date contestate.

  • D.Lgs. n.150/2022

    Riforma richiamata dal ricorrente per sostenere cambio di procedibilità della truffa aggravata; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura rispetto al termine di querela, atteso che i fatti persistettero fino ad agosto 2012 e la querela fu tempestiva rispetto alla consapevolezza della vittima.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella motivazione sulle condizioni di ammissibilità dei motivi di impugnazione e sulla necessità di critica puntuale del provvedimento impugnato; la Corte ha applicato il principio secondo cui motivi generici o reiterativi che non affrontano le argomentazioni del giudice di merito sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende per responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.

Massime di principio

  • Il termine per la querela decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del reato; se le condotte fraudolente si protraggono nel tempo la querela può essere tempestiva anche se posteriore al primo episodio.
  • La Cassazione non può rivedere aspetti non specificamente impugnati: se la posizione di un imputato è stata definita in concorso con altri e ciò non è stato censurato con argomentazione specifica, il giudicato di merito rimane vincolante in sede di legittimità.
  • I ricorsi che riecheggiano pedissequamente le censure già sollevate in grado di appello, senza affrontare puntualmente le ragioni con cui queste furono respinte, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La valutazione della credibilità dei testi e della parte offesa è valutazione di merito riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria o illogica.
  • Le modifiche legislative sulla procedibilità di reati (es. per effetto di riforme come il D.Lgs. n.150/2022) non cancellano automaticamente le valutazioni temporali di conoscenza del fatto; occorre valutare la fenomenologia dei fatti e la tempestività della querela rispetto alla consapevolezza della vittima.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o dolosamente temerario, la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e condannare alle spese processuali e di rappresentanza della controparte.

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