Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte di appello aumentato la pena complessiva in ragione della continuazione rispetto alla determinazione di primo grado, affermando che ciò avrebbe violato il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non vi sia stata violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte di appello, preso atto della revoca della sentenza del Tribunale di Savona, ha ricostruito il vincolo della continuazione con una diversa sentenza irrevocabile (Corte di appello di Milano del 7/4/2022) e ha determinato un aumento di pena per i fatti unificati compatibile con il principio secondo cui il giudice d'appello può modificare la distribuzione delle pene tra i reati continuati senza necessariamente aggravare complessivamente la posizione del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Principio del divieto di 'reformatio in peius': il giudice dell'impugnazione non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza impugnata. Nel caso specifico la Corte individua che tale divieto non è violato quando la modifica della struttura del reato continuato porta a diversa ripartizione degli aumenti senza peggiorare complessivamente la posizione dell'imputato.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Rv. 284214
Principio consolidato secondo cui il giudice d'appello può applicare un diverso aumento per singoli fatti unificati dalla continuazione (es. quando cambia la 'regiudicanda' o la qualificazione giuridica) senza incorrere nella reformatio in peius, purché la pena complessiva non risulti complessivamente aumentata rispetto a quella impugnata.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce l'aggravamento complessivo della posizione dell'imputato in sede di impugnazione, ma non vieta automaticamente che il giudice d'appello modifichi la ripartizione delle pene tra i reati unificati dalla continuazione se ciò deriva da una diversa ricostruzione delle sentenze precedenti.
- La revoca o rescissione di una sentenza intervenuta in altra sede può mutare l'ancoraggio della continuazione: il giudice d'appello deve riconsiderare i vincoli di continuazione alla luce degli atti e delle sentenze effettivamente vigenti e irrevocabili.
- Quando si contesta un aumento in continuazione, è necessario valutare non solo l'entità dell'aumento per singoli fatti, ma la pena complessiva risultante dopo la nuova aggregazione: la reformatio in peius si verifica solo se la pena complessiva è peggiorata rispetto alla sentenza impugnata.
- In situazioni analoghe conviene documentare e mettere in rilievo qual è la sentenza operativa (irrevocabile) che funge da 'base' per la continuazione e se vi sono state revoche o rescissioni di sentenze precedenti che ne mutano la struttura.
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