Cassazione Penale, Sentenza n. 10933/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte d'appello in relazione al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche: la difesa lamentava che la Corte non si era pronunciata sulla richiesta di attenuanti generiche formulata in appello e che la motivazione era assente o insufficiente in proposito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, ritenendo che la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti fosse formulata in modo assolutamente generico in sede di appello (senza indicare profili di meritevolezza o ragioni a giustificazione). Si è richiamato l'orientamento secondo cui l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità può essere rilevata d'ufficio in Cassazione (art. 591, comma 4, c.p.p.) e che non vi è interesse al ricorso rispetto a motivo d'appello inammissibile ab origine in quanto l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun vantaggio in sede di rinvio. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
d.lgs. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma processuale richiamata quale base procedurale per la decisione del ricorso (decisione ex art. 23 co. 8 del d.lgs. 137/2020)
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di Cassazione a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, anche se la questione non è stata fatta valere dalle parti
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento e l'irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa
Massime di principio
- Una richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in appello deve essere specifica: va indicata la ragionevole dignità del soggetto o i profili di meritevolezza che giustificano l'attenuante, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di un motivo d'appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.; se il motivo è inammissibile ab origine, il ricorso per cassazione può essere dichiarato privo di interesse
- Se l'accoglimento del motivo proposto in cassazione non produrrebbe alcun effetto utile in sede di rinvio (perché il motivo era inammissibile già in appello), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- La formulazione lacunosa o meramente formale di doglianze processuali espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende)
- Per contestare il diniego di attenuanti generiche è opportuno documentare e motivare in modo puntuale i fatti e i profili di personalità che giustificano il trattamento attenuante, sia in primo grado sia in appello, per assicurare la rilevanza del motivo in sede di cassazione
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