Cassazione Penale, Sentenza n. 10939/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna inflitta in primo grado per il reato di riciclaggio (artt. 110, 81, 648-bis c.p.). La difesa ha censurato la sentenza di appello per: mancata indagine e accertamento della condotta integrativa del reato presupposto (da cui sarebbe derivata la provvista per il riciclaggio), omissione di esame del possibile concorso dell'imputata nel reato presupposto e, in subordine, vizio di motivazione relativo alla valutazione della documentazione contrattuale prodotta dalla difesa (contestata come imprecisa, non autenticata e non validata), ritenendo che tale documentazione avrebbe dovuto portare all'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero, in larga parte, mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in appello e prive della necessaria specificità e correlazione con la motivazione della Corte di appello. La Cassazione ha confermato che la Corte di appello ha esaminato puntualmente le doglianze, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, le deposizioni dei testimoni, la documentazione bancaria e le visure societarie, e ha ritenuto non probatoria e generica la documentazione contrattuale prodotta dalla difesa. È stato inoltre ribadito il principio secondo cui il reato di riciclaggio (art. 648-bis) si consuma anche con trasferimenti di denaro tra conti diversi e con operazioni che possono rendere difficile l'accertamento della provenienza delittuosa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la corte non ha ritenuto di dover assumere un'ulteriore indagine sul possibile concorso oltre quanto già valutato in primo e secondo grado.
art. 81 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 110 nell'ambito della responsabilità collegata; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sul punto in assenza di specificità.
art. 648-bis cod. pen.
La Corte interpreta il reato di riciclaggio in senso ampio: integra il reato anche il trasferimento o il reimpiego di denaro di provenienza delittuosa tra conti diversi, anche se le operazioni risultano tracciabili, purché tali atti rendano difficile l'accertamento della provenienza illecita.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dai motivi di cassazione relativi al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello fosse adeguata e che la censura non si confrontasse specificamente con essa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato in relazione al limite della motivazione nel ricorso; la Corte segnala che le deduzioni sono state esposte nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di norme processuali; la Corte ha comunque ritenuto le censure generiche e reiterative.
art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come norma che giustifica l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi rispetto alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro valutazioni di merito adeguatamente motivate è inammissibile se si limita a riproporre, in termini generici, gli stessi motivi già svolti in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della corte di secondo grado.
- La mancanza di specificità non riguarda solo l'indeterminatezza formale del motivo ma anche l'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni effettivamente svolte nel provvedimento impugnato; ciò conduce all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado si forma un unico complesso motivazionale: il giudice di appello non è tenuto a ripetere analisi minute su ogni punto già esaminato, purché il convincimento complessivo sia logicamente e adeguatamente esposto.
- In tema di riciclaggio (art. 648-bis), costituiscono condotte rilevanti anche trasferimenti e reimpieghi di denaro che, pur risultando tracciabili, rendono difficile l'accertamento della provenienza delittuosa; il reato ha forma libera e può consumarsi con modalità progressive o frammentarie.
- La mera produzione di documentazione contrattuale non autenticata e generica non è sufficiente a sviare la ricostruzione di responsabilità se la documentazione non contrasta efficacemente e specificamente gli elementi probatori raccolti (dichiarazioni, documentazione bancaria, visure societarie).
- Chi impugna in cassazione deve proporre motivi consentiti e specifici, dimostrando criticamente in che punto la motivazione impugnata sarebbe illogica o illegittima, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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