Cassazione Penale, Sentenza n. 10931/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma in appello della condanna per i reati di usura (capo B) e tentata estorsione (capo D). Contesta in particolare: 1) la ritenuta responsabilità per tentata estorsione sostenendo di non essere stato consapevole delle intenzioni minacciose del coimputato Kelemen e che la conversazione usata non prova il suo concorso; 2) la qualificazione come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché l'azione sarebbe stata diretta alla tutela di un credito ritenuto legittimo e le minacce non sarebbero state sproporzionate; 3) la responsabilità per usura, sostenendo che le intercettazioni non provano una preventiva pianificazione e che il denaro era stato erogato solo da altro coimputato in un rapporto lavorativo legittimo con la vittima; 4) vizi nel calcolo della pena e nel rifiuto dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito ritenendo che (a) le intercettazioni, valutate dai giudici di merito in modo non manifestamente illogico, dimostrano il contributo causale del ricorrente nell'aiutare Kelemen a rintracciare la vittima e nel sostenere il proposito criminoso, con riferimento anche a minacce dirette ai familiari; (b) le minacce erano veementi e sproporzionate rispetto a una presunta rivendicazione di credito e dunque la fattispecie è correttamente qualificata come tentata estorsione; (c) la conversazione in cui il ricorrente dice "gliene abbiamo già dati 10" è stata ritenuta idonea a provare la sua partecipazione al reato di usura; (d) la Corte di appello ha motivato la determinazione della pena indicando il tentativo di estorsione quale reato più grave e giustificando il quantum con la gravità delle condotte e la personalità negativa dell'imputato, negando i benefici di legge. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629 c.p. (estorsione) e art. 56 c.p. (tentativo)
La Corte ha ritenuto che la condotta, per la veemenza e la sproporzione delle minacce, e per l'estensione delle pressioni anche sui familiari, integri il reato di estorsione nella forma tentata; il tentativo è valutato sulla base del contributo causale e del sostegno all'altrui progetto criminoso
La Corte di merito ha interpretato come elemento indicativo della partecipazione all'usura la dichiarazione del ricorrente circa l'aver gia' fornito somme ('gliene abbiamo già dati 10'), e il progetto comune di erogare prestiti a tassi usurari per subentrare nell'attività del debitore
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 29541/2020 Filardo; Sez.4 n. 4060/2013 Capuzzi; Sez.3 n. 44938/2021 Gregoli, ecc.)
Sez. U, n. 29541, del 16/07/2020 (Filardo); Sez.4, n. 4060 del 12/12/2013 (Capuzzi); Sez.3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)
Richiamati principi: a) il c.d. doppio conforme (medesima decisione in primo e secondo grado) riduce la sindacabilità in cassazione del travisamento della prova, salvo macroscopica illogicità; b) l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto devoluta ai giudici di merito e sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica; c) estorsione vs legittima tutela del credito va valutata anche sulla base della sproporzione delle minacce e del coinvolgimento di terzi/familiari
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni è fatto tipico del giudice di merito: in Cassazione si può incidere solo se l'interpretazione è manifestamente illogica o contraddetta da elementi oggettivi.
- La cosiddetta 'doppia conforme' (conferma in primo e secondo grado) rende difficile far valere in Cassazione censure relative al travisamento della prova; il ricorrente deve mostrare una macroscopica discrepanza tra motivazione e materiale probatorio.
- La partecipazione all'estorsione può sussistere anche senza minacce dirette: chi aiuta a rintracciare la vittima o sostiene e alimenta il proposito criminoso risponde del concorso.
- Le minacce rivolte a familiari o soggetti estranei al rapporto di credito sono elemento forte per qualificare il fatto come estorsione, poiché rendono evidente la sproporzione della pressione rispetto a una tutela giudiziale del credito.
- Frasi nelle intercettazioni che attestano la fornitura di somme o la volontà comune di erogare prestiti usurari possono essere valutate come prova di partecipazione al reato di usura anche se esistono rapporti leciti preesistenti tra gli interessati.
- La determinazione della pena basata sulla gravità delle condotte e sulla personalità del reo rientra nel sindacato del merito e difficilmente è riformabile in Cassazione se adeguatamente motivata; ciò può incidere sul diniego dei benefici di legge.
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