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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03081/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero, destinatario di un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace, che l’aveva rigettata. In cassazione ha dedotto tre motivi: (1) violazione o falsa applicazione dell’art. 18 d.P.R. 445/2000, sostenendo la nullità della copia del provvedimento di espulsione perché sottoscritta digitalmente dal funzionario delegato e poi dichiarata conforme all’originale da un soggetto della Questura privo di identificazione nominativa e qualificazione; (2) violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente sulla legittimità della copia conforme; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla validità ed efficacia della copia conforme del decreto e della prova della sua notificazione. La Corte ha ricondotto tutte le doglianze al medesimo tema: la regolarità dell’attestazione di conformità della copia analogica del decreto di espulsione da documento informatico, rilevando che il ricorrente contestava la validità della copia notificata e della relativa attestazione, ma non aveva prodotto in cassazione il documento specificamente contestato.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i tre motivi, esaminati congiuntamente, fossero inammissibili. Ha osservato che la disciplina applicabile alle copie analogiche di documenti informatici richiede l’attestazione di conformità all’originale da parte di un pubblico ufficiale autorizzato, senza che siano necessarie le formalità ulteriori invocate dal ricorrente. Ha inoltre richiamato i precedenti in materia di espulsione dello straniero, precisando che non è nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell’attestazione del prefetto, se la conformità è stata attestata dall’ufficio notificante o dalla questura secondo prassi. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile soprattutto perché il documento oggetto di contestazione non era stato prodotto dal ricorrente, in violazione dell’onere di produzione ex art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.; la semplice riproduzione nel ricorso digitale non era sufficiente, poiché assolveva solo alla diversa funzione di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    Per le copie, l’autenticazione deve essere fatta da un pubblico ufficiale autorizzato; per le copie analogiche di documenti informatici è richiesta l’attestazione di conformità all’originale, ma non le ulteriori formalità richiamate dal ricorrente come indispensabili per la validità della copia.

  • art. 20 d.P.R. 445/2000

    È stata indicata come disposizione abrogata dal codice dell’amministrazione digitale.

  • artt. 22-23 bis d.lgs. 82/2005

    Contengono la disciplina vigente delle copie e degli estratti dei documenti informatici e delle diverse ipotesi di copie informatiche e analogiche.

  • art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

    Le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; gli estratti e le copie conformi alle regole tecniche hanno efficacia probatoria se la conformità non è espressamente disconosciuta.

  • art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente aveva l’onere di depositare il documento contestato; la mancata produzione ne determina l’inammissibilità della censura fondata su quel documento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La riproduzione del documento nel ricorso serve alla specificità del motivo, ma non sostituisce il necessario deposito autonomo del documento ai fini dell’esame della censura.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è stata formulata, ma è stata assorbita dall’inammissibilità del ricorso per difetto di produzione documentale.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è stata prospettata, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 14 l. 15/1968

    È stato richiamato dal Giudice di pace come base dell’autorizzazione del funzionario di polizia all’autenticazione della copia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la censura riguarda la regolarità formale di una copia di documento posta a base della decisione impugnata, il documento contestato deve essere specificamente prodotto in cassazione: in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La riproduzione del documento nel ricorso per cassazione non equivale al suo deposito ai fini dell’art. 369 c.p.c.; essa soddisfa solo l’onere di specificità del ricorso, non consente l’autonomo esame del documento.
  • Per le copie analogiche di documenti informatici, la validità probatoria deriva dall’attestazione di conformità all’originale da parte di un pubblico ufficiale autorizzato; non sono necessarie le ulteriori formalità pretese dal ricorrente se non previste dalla disciplina vigente.
  • In materia di espulsione dello straniero, la copia del decreto può ritenersi valida anche se l’attestazione di conformità è eseguita dall’ufficio notificante o dalla questura, in assenza di una specifica previsione normativa che imponga l’attestazione del prefetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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