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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16729/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di conciliazione che prevedeva l'assunzione dei lavoratori con effetto contestuale alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, ma che richiamava anche una visita preassuntiva da effettuarsi entro una certa data e compatibilmente con i tempi della medicina del lavoro. I giudici di merito hanno ritenuto che il rapporto dovesse considerarsi vincolante sin dal verbale e che il ritardo nell'assunzione integrasse responsabilità del datore di lavoro, condannandolo a risarcire il danno per ritardata assunzione. Il consorzio ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di plurime norme di settore (tra cui disciplina del trasporto, normativa sulla sorveglianza sanitaria e disposizioni contrattuali collettive), sostenendo che la visita preassuntiva dovesse necessariamente precedere l'instaurazione del rapporto e costituire condizione sospensiva dell'assunzione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero ignorato le prove acquisite circa l'esistenza di tale condizione sospensiva e avessero valorizzato solo il mancato rispetto del termine del 25 novembre 2013. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la visita preassuntiva era imposta dalla normativa di settore e che il ritardo dipendesse anche da disservizi nell'effettuazione della visita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una legittima interpretazione dell'accordo conciliativo sulla base del tenore letterale e del comportamento complessivo delle parti, qualificando la visita preassuntiva non come condizione sospensiva dell'obbligo di assumere, ma come adempimento collaterale e, secondo la lettura accolta dal merito, come evento di cui il datore di lavoro si era assunto il rischio ritardante. Ha escluso la violazione delle norme indicate e ha osservato che il ricorso si limitava a contrapporre una lettura alternativa dell'accordo senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Ha inoltre affermato che l'interpretazione degli atti negoziali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici; ha infine ritenuto irrilevante, ai fini della tenuta della decisione, il richiamo all'art. 41 d.lgs. 81/2008, indicato come ratio rafforzativa. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il consorzio condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario e con avviso sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve denunciare una vera violazione di legge; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto o dell'accordo.

  • Regio decreto 148/1931, All. A, art. 10, comma 4

    La ricorrente lo invocava per sostenere la necessità della preventiva idoneità fisica; la Corte non ne ha ravvisato violazione, perché la questione è stata risolta sul piano dell'interpretazione dell'accordo conciliativo.

  • CCNL autoferrotranvieri, art. 17, comma 5

    Invocato come fonte di obblighi in tema di visita/idoneità preassuntiva; la Corte non ne ha tratto una regola decisiva in contrasto con l'interpretazione del verbale di conciliazione.

  • d.lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lett. a)

    Il suo richiamo è stato ritenuto non decisivo, essendo stata evidenziata una ratio rafforzativa non incidente sulla tenuta della decisione finale.

  • d.M. 23 febbraio 1999 n. 88, art. 1, allegato A, parte I

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla visita preassuntiva, ma non ritenuta violata dalla Corte.

  • Conferenza Unificata Stato-Regione, provvedimento 30 ottobre 2007, artt. 1, 4 e 5

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere obblighi sanitari preassuntivi; non è stato decisivo nella motivazione di legittimità.

  • art. 26 d.lgs. 106/2019

    Richiamato nel ricorso; la Corte non ha fondato su di esso alcuna violazione rilevante.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione se non nei limiti della violazione delle regole legali di valutazione.

  • art. 1367 c.c.

    Il principio di conservazione del contratto non può essere usato per sovrapporre una volontà diversa da quella accertata dalle parti; se l'interpretazione sostitutiva non è compatibile, il giudice non deve forzarla.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Riferito al procedimento camerale e al deposito di memoria; non incide sul merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove spettante.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo conciliativo o transattivo compiuta dal giudice di merito, se fondata sul tenore letterale e sul comportamento complessivo delle parti, è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non mediante una mera proposta di lettura alternativa.
  • Chi censura in cassazione la ricostruzione di un negozio deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate; la sola contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale non integra di regola un motivo fondato ex art. 360 n. 3 c.p.c.
  • L'accertamento del significato di un atto negoziale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito probatorio.
  • La clausola che richiami una visita preassuntiva non assume automaticamente natura di condizione sospensiva dell'obbligo di assumere: la sua qualificazione dipende dall'interpretazione complessiva del regolamento negoziale e dalla volontà effettiva desumibile dal testo.
  • Il principio di conservazione del contratto non autorizza il giudice a sostituire alla volontà accertata delle parti una volontà diversa; se l'interpretazione conservativa richiede una ricostruzione incompatibile con il testo e con l'assetto pattizio, essa non può essere imposta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniAccordo transattivo
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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