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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03265/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di cessione di ramo d'azienda nel quale la firma del legale rappresentante della società promittente cedente risultava apposta in modo non autentico da una terza persona. La promissaria acquirente aveva convenuto in giudizio la società e la persona fisica che aveva materialmente operato la sottoscrizione, chiedendo in via principale di accertare l'inesistenza del contratto perché falsificato, ovvero la risoluzione consensuale, ovvero la risoluzione per inadempimento per mancanza dell'avviamento promesso, ovvero l'annullamento per dolo, con conseguente restituzione dell'acconto versato. La corte d'appello aveva ritenuto provata la falsità della firma e dichiarato la nullità del contratto per difetto di consenso, condannando la persona fisica alla ripetizione della somma ricevuta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2733 c.c. per mancato riconoscimento del valore di confessione giudiziale all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, che avrebbe ammesso la firma; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente per non aver valutato altri interrogatori, documenti e testimonianze; 3) violazione degli artt. 2702 e 2697 c.c. e degli artt. 214 ss. c.p.c. per avere la corte escluso la speciale efficacia probatoria della scrittura e non aver applicato la procedura di disconoscimento/verificazione; 4) violazione degli artt. 1418, 1325, 1398 e 1399 c.c. per non aver qualificato il caso come falsus procurator con possibile ratifica, valorizzando l'esecuzione del contratto e l'immissione in possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: l'interrogatorio formale non poteva valere come confessione di fatti favorevoli a chi lo rende; l'omesso esame di ulteriori prove non era decisivo perché la decisione d'appello era già sorretta da elementi ritenuti dirimenti, in particolare la testimonianza oculare e la sentenza penale; la disciplina del disconoscimento e della verificazione non era applicabile perché la falsità della firma era stata dedotta dalla stessa parte che aveva prodotto il documento; non ricorreva il falsus procurator, perché la sottoscrizione con nome altrui non integra una spendita del nome in rappresentanza, ma determina la mancanza di consenso del soggetto apparentemente firmatario, con conseguente nullità del contratto e non ratificabilità ex art. 1399 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2733 c.c.

    L'interrogatorio formale è mezzo diretto a provocare confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte; non può fondare prova a favore di chi rende la dichiarazione quando il fatto è per lui favorevole.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione/omesso esame richiede l'omissione di fatti decisivi davvero idonei a incrinare con certezza la base logica della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori è censurabile solo se riguarda un fatto decisivo e non quando la sentenza si fondi su elementi già sufficienti e non realmente confutati.

  • art. 2702 c.c.

    La speciale efficacia probatoria della scrittura privata autenticata o riconosciuta non opera nelle modalità prospettate dalla ricorrente quando la falsità della firma altrui è dedotta dalla parte che ha prodotto il documento.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    La procedura di disconoscimento e verificazione riguarda l'ipotesi in cui la parte contro cui lo scritto è prodotto neghi la propria sottoscrizione; non si applica alla contestazione della falsità della firma altrui fatta valere da chi ha prodotto la scrittura.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della falsità è stata ritenuta raggiunta attraverso testimonianza oculare e riscontri esterni, secondo le ordinarie regole probatorie.

  • art. 1418, secondo comma, c.c.

    La nullità discende dal difetto di consenso del soggetto cui il contratto è riferito quando la sottoscrizione sia stata falsificata con nome altrui.

  • art. 1325, n. 1, c.c.

    Manca un elemento essenziale del contratto, ossia l'accordo tra le parti, se la parte apparentemente firmataria non ha manifestato alcuna volontà negoziale.

  • art. 1398 c.c.

    La disciplina del falsus procurator presuppone che qualcuno spenda il nome altrui come rappresentante senza poteri, non che falsifichi la firma della parte.

  • art. 1399 c.c.

    Non è configurabile ratifica quando la sottoscrizione con nome altrui non integra una dichiarazione resa come rappresentante senza poteri, ma una falsa attribuzione della paternità negoziale al soggetto falsamente indicato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio nel rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussiste l'obbligo per la ricorrente soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 485 c.p.

    La sentenza penale richiamata aveva assolto per falso grossolano, valorizzata come elemento confermativo della falsità materiale della firma in sede civile.

Massime di principio

  • L'interrogatorio formale costituisce prova confessoria solo se il fatto ammesso è sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte; se la dichiarazione è in concreto favorevole a chi la rende, non può produrre gli effetti della confessione giudiziale.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi sussiste solo quando le risultanze non valutate abbiano reale capacità confutativa della ratio decidendi; non basta la mera esistenza di ulteriori prove non menzionate.
  • La disciplina del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata si applica quando è la parte contro cui il documento è prodotto a negare la propria sottoscrizione; non si estende al diverso caso in cui si contesti, da parte di chi ha prodotto il documento, la falsità della firma attribuita a un terzo.
  • La sottoscrizione di un contratto con il nome altrui, che lasci apparire come autore un soggetto diverso da chi ha materialmente firmato, non integra di per sé un'ipotesi di rappresentanza senza poteri sanabile con ratifica; se il soggetto cui il contratto è riferito non ha espresso alcuna volontà negoziale, il contratto è nullo per difetto di consenso.
  • Il falsus procurator presuppone una spendita del nome altrui in veste rappresentativa, non la mera apposizione materiale della firma altrui; in difetto di tale presupposto non opera la ratifica ex art. 1399 c.c.
  • Quando la falsità della firma sia provata mediante testimonianza diretta e riscontri esterni, il giudice di merito può fondare su tali elementi la declaratoria di nullità e la conseguente ripetizione dell'indebito.
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Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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