Cassazione Civile, Ordinanza n. 26380/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA presentata da una società per alcune unità immobiliari site in un impianto eolico. L’Ufficio aveva rettificato il classamento proposto, attribuendo la categoria D/1 anziché E/3, senza modificare la rendita catastale. La CTR aveva confermato la legittimità della rettifica ritenendo sufficiente la motivazione dell’atto e qualificando gli immobili come opifici produttivi di reddito, non rientranti nella categoria E, e aveva ritenuto corretta la classificazione in D/1 sulla base delle caratteristiche intrinseche dei beni. Con il primo motivo la ricorrente lamentava violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, assumendo che l’avviso fosse privo di adeguata motivazione e di sopralluogo. Con il secondo motivo denunciava violazione della normativa catastale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato i cespiti come un impianto eolico con cabina di trasformazione, mentre si trattava di due sottostazioni elettriche a supporto del campo eolico, e deduceva inoltre un vizio motivazionale apparente, contraddittorio e incomprensibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché la ricorrente non aveva adeguatamente riportato il contenuto della motivazione dell’avviso impugnato, impedendo il controllo di decisività della censura; inoltre la doglianza si risolveva, in sostanza, in una contestazione della ricostruzione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricognizione dei fatti e la qualificazione della fattispecie, attività riservate al giudice di merito, e perché la censura di motivazione apparente non era stata formulata con la necessaria specificità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si è difesa. È stata inoltre disposta l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell’atto amministrativo deve essere specifica e idonea a rendere comprensibili le ragioni della rettifica; tuttavia, nel ricorso per cassazione, la relativa censura è inammissibile se non è riprodotto adeguatamente il contenuto dell’atto impugnato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’atto impositivo deve essere motivato in modo sufficiente; la doglianza sulla sua insufficienza non può essere esaminata se il ricorso non consente il controllo della decisività della censura.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e degli elementi necessari a consentire il controllo della censura; la sua omissione comporta inammissibilità.
L’erronea percezione delle risultanze processuali può essere denunciata solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
La censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei ristretti limiti in cui sia denunciabile in cassazione un errore di percezione o di utilizzazione della prova.
L’errore di fatto percettivo può rilevare quale vizio autonomo nei casi previsti dall’ordinamento, in alternativa alla censura di legittimità quando si deduca una falsa percezione del contenuto degli atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per contestare una mera ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti ristretti previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un avviso di accertamento, la censura di difetto di motivazione è inammissibile se il ricorrente non riproduce in modo adeguato il contenuto dell’atto impugnato e non consente alla Corte di verificare la decisività della doglianza.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per aggirare il limite del giudizio di legittimità e trasformare in motivo di ricorso una contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- L’erronea percezione delle risultanze processuali o la contestazione del contenuto effettivo dell’atto amministrativo non integra, di regola, una violazione di legge, ma attiene a un possibile errore di fatto o a un vizio motivazionale, che devono essere dedotti nei ristretti limiti consentiti.
- La censura di motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile deve essere specifica: l’affermazione generica del vizio non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →