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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26380/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA presentata da una società per alcune unità immobiliari site in un impianto eolico. L’Ufficio aveva rettificato il classamento proposto, attribuendo la categoria D/1 anziché E/3, senza modificare la rendita catastale. La CTR aveva confermato la legittimità della rettifica ritenendo sufficiente la motivazione dell’atto e qualificando gli immobili come opifici produttivi di reddito, non rientranti nella categoria E, e aveva ritenuto corretta la classificazione in D/1 sulla base delle caratteristiche intrinseche dei beni. Con il primo motivo la ricorrente lamentava violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, assumendo che l’avviso fosse privo di adeguata motivazione e di sopralluogo. Con il secondo motivo denunciava violazione della normativa catastale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato i cespiti come un impianto eolico con cabina di trasformazione, mentre si trattava di due sottostazioni elettriche a supporto del campo eolico, e deduceva inoltre un vizio motivazionale apparente, contraddittorio e incomprensibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché la ricorrente non aveva adeguatamente riportato il contenuto della motivazione dell’avviso impugnato, impedendo il controllo di decisività della censura; inoltre la doglianza si risolveva, in sostanza, in una contestazione della ricostruzione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricognizione dei fatti e la qualificazione della fattispecie, attività riservate al giudice di merito, e perché la censura di motivazione apparente non era stata formulata con la necessaria specificità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si è difesa. È stata inoltre disposta l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione dell’atto amministrativo deve essere specifica e idonea a rendere comprensibili le ragioni della rettifica; tuttavia, nel ricorso per cassazione, la relativa censura è inammissibile se non è riprodotto adeguatamente il contenuto dell’atto impugnato.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’atto impositivo deve essere motivato in modo sufficiente; la doglianza sulla sua insufficienza non può essere esaminata se il ricorso non consente il controllo della decisività della censura.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e degli elementi necessari a consentire il controllo della censura; la sua omissione comporta inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    L’erronea percezione delle risultanze processuali può essere denunciata solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei ristretti limiti in cui sia denunciabile in cassazione un errore di percezione o di utilizzazione della prova.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto percettivo può rilevare quale vizio autonomo nei casi previsti dall’ordinamento, in alternativa alla censura di legittimità quando si deduca una falsa percezione del contenuto degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per contestare una mera ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei limiti ristretti previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un avviso di accertamento, la censura di difetto di motivazione è inammissibile se il ricorrente non riproduce in modo adeguato il contenuto dell’atto impugnato e non consente alla Corte di verificare la decisività della doglianza.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per aggirare il limite del giudizio di legittimità e trasformare in motivo di ricorso una contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • L’erronea percezione delle risultanze processuali o la contestazione del contenuto effettivo dell’atto amministrativo non integra, di regola, una violazione di legge, ma attiene a un possibile errore di fatto o a un vizio motivazionale, che devono essere dedotti nei ristretti limiti consentiti.
  • La censura di motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile deve essere specifica: l’affermazione generica del vizio non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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