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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03235/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una società che aveva la gestione di un ramo d'azienda poi retrocesso alla società proprietaria e successivamente nuovamente ceduto. La lavoratrice ha chiesto di accertare la continuità del rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente ripristino del rapporto alle dipendenze del soggetto subentrato, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte e delle differenze retributive; ha inoltre sostenuto che il licenziamento intimato dal precedente datore fosse inefficace perché intervenuto quando il rapporto si era già trasferito ex lege, e quindi non dovesse essere soggetto ai termini decadenziali di impugnazione previsti dall'art. 6 l. n. 604/1966 e dall'art. 32 l. n. 183/2010. In via subordinata ha censurato la mancata affermazione della responsabilità solidale del cessionario per i crediti retributivi anteriori al trasferimento. La Corte d'appello aveva invece ritenuto tardiva l'impugnazione del recesso e, per tale ragione, aveva escluso sia il ripristino del rapporto sia la solidarietà del cessionario. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 6 l. n. 604/1966, sostenendo che la decadenza non opera quando il lavoratore non impugna un licenziamento valido ma chiede di avvalersi del trasferimento del rapporto già avvenuto ope legis; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. e vizio motivazionale, perché la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità solidale del cessionario per i crediti maturati prima del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la sentenza d'appello nella parte in cui aveva applicato la decadenza per impugnare il licenziamento anche alla domanda del lavoratore che, invece, intendeva far valere la continuità del rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c. in seguito al trasferimento d'azienda. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui, se il licenziamento è intimato dopo il trasferimento del rapporto per legge, non si tratta di un licenziamento soggetto alla decadenza di cui all'art. 6 l. n. 604/1966 o all'art. 32 l. n. 183/2010, ma di un atto privo di effetti rispetto alla prosecuzione del rapporto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    il trasferimento d'azienda comporta la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario; il richiamo alla disciplina dei licenziamenti opera solo quando il recesso sia intimato prima che il rapporto si sia trasferito ex lege

  • art. 6 l. n. 604/1966

    l'onere di impugnazione del licenziamento vale per i casi in cui si contesti un licenziamento efficace, ma non quando il lavoratore invochi la continuità del rapporto già trasferito ope legis

  • art. 32 l. n. 183/2010

    la decadenza si applica alle ipotesi di contestazione della cessione del contratto o del licenziamento, non anche quando il lavoratore chieda di avvalersi del trasferimento d'azienda e della prosecuzione del rapporto con il cessionario

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    motivo di ricorso per vizio motivazionale

  • art. 80-bis d.l. n. 34/2020

    richiamato per escludere che, in materia di rapporto di lavoro, il licenziamento rientri tra gli atti di costituzione e gestione del rapporto considerati dalla disciplina menzionata

  • l. n. 77/2020

    norma di conversione del d.l. n. 34/2020

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 38, comma 3

    richiamato nel ragionamento della Corte con riferimento agli atti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 39

    richiamato dalla Corte d'appello nel confronto con l'ipotesi del rapporto formalmente instaurato con soggetto diverso dal datore effettivo

Massime di principio

  • Quando il rapporto di lavoro si trasferisce automaticamente ai sensi dell'art. 2112 c.c., il successivo licenziamento intimato da un soggetto che non è più legittimato come datore di lavoro è tamquam non esset e non soggiace ai termini decadenziali di impugnazione del licenziamento.
  • La decadenza prevista dall'art. 6 l. n. 604/1966 e dall'art. 32 l. n. 183/2010 opera solo se il lavoratore contesta un licenziamento efficace o la cessione del contratto; non opera invece quando il lavoratore chiede di far valere la prosecuzione del rapporto già realizzatasi ope legis per effetto del trasferimento d'azienda.
  • Nel trasferimento d'azienda, la continuità del rapporto e la successione del cessionario nella posizione del datore di lavoro avvengono per effetto della legge, senza necessità di un atto di impugnazione da parte del lavoratore per ottenere il riconoscimento di tale prosecuzione.
  • Se il giudice di merito esclude in radice l'operatività dell'art. 2112 c.c. in base alla ritenuta tardività dell'impugnazione del recesso, omette di accertare il presupposto decisivo della causa, ossia se il rapporto fosse già passato al cessionario al momento del licenziamento.
  • La responsabilità del cessionario per i crediti retributivi anteriori al trasferimento va valutata solo dopo avere accertato la sussistenza del trasferimento del rapporto; se il rapporto era già proseguito ex lege, non può essere esclusa per il solo richiamo alla incontestabilità del licenziamento intimato dal soggetto cedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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