Cassazione Civile, Ordinanza n. 25700/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione nel quale il conduttore aveva versato somme a titolo di canone e cauzione in misura ritenuta non dovuta, chiedendone la ripetizione. In primo grado la locatrice era stata condannata a restituire euro 18.292,82; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che una precedente sentenza tra le parti avesse già formato giudicato sulla nullità originaria del contratto di locazione, sulla sostituzione della clausola relativa al canone e sul diritto del conduttore alla restituzione delle somme versate in eccedenza, con riconoscimento al locatore solo di un'indennità per l'occupazione del bene nei limiti e secondo i criteri indicati dalla disciplina speciale. Con il ricorso per cassazione la locatrice deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il precedente giudicato non avesse accertato la nullità del contratto ma solo la sostituzione legale della clausola del canone, con conseguente inammissibilità di una nuova indagine sul diritto del locatore al pagamento del canone o della differenza tra canone legale e pattuito; 2) violazione dell'art. 13, commi 1 e 2, l. n. 431/1998 come modificato, sostenendo che la fattispecie concreta fosse quella dell'omessa registrazione e non della simulazione del canone, con effetti diversi sulla validità del contratto e sulla ripetizione delle somme; 3) violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., censurando l'uso, per il periodo anteriore al d.lgs. n. 23/2011, del criterio del triplo della rendita catastale quale parametro per l'indennità dovuta per l'occupazione e deducendo anche un credito da compensare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il testo integrale della precedente sentenza d'appello che si assumeva coperta da giudicato, limitandosi a richiamarne il dispositivo, senza consentire alla Corte di verificare l'effettiva portata delle statuizioni irrevocabili. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva applicato retroattivamente il d.lgs. n. 23/2011, ma aveva usato il criterio del triplo della rendita catastale come parametro di determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione in assenza di un valido contratto, distinguendo il periodo anteriore e quello successivo all'entrata in vigore della normativa. È stata confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato sostanziale preclude la riproposizione di questioni già coperte da statuizione irrevocabile tra le parti.
la sentenza non più impugnabile fa stato tra le parti nei limiti del decisum coperto da giudicato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
nel ricorso per cassazione il fatto processuale rilevante, come il contenuto della sentenza invocata come giudicato esterno, deve essere specificamente riportato; il mero richiamo per relationem è insufficiente.
art. 13, commi 1 e 2, l. 9 dicembre 1998, n. 431
richiamato dalla Corte d'appello per affermare la nullità delle pattuizioni volte a determinare un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato e il diritto del conduttore alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso.
art. 1, comma 59, l. 28 dicembre 2015, n. 208
ha modificato l'art. 13 della l. n. 431/1998, incidendo sul regime di nullità delle pattuizioni locatizie e sui rimedi restitutori.
art. 13, comma 5, l. 9 dicembre 1998, n. 431
utilizzato come parametro per determinare l'indennità dovuta per il godimento dell'immobile in assenza di valido contratto, con riferimento al triplo della rendita catastale.
la sostituzione della clausola relativa al canone è coerente con la declaratoria di nullità del contratto o della pattuizione nulla.
invocato per contestare l'uso analogico o retroattivo della disciplina sopravvenuta, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insanabilità della nullità derivante dalla simulazione del canone.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce un giudicato esterno ha l'onere di riportare integralmente nel ricorso il contenuto della decisione invocata, non essendo sufficiente il mero richiamo al dispositivo o a stralci della motivazione; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del requisito di specificità.
- La censura per violazione di giudicato deve misurarsi con l'effettivo decisum della precedente sentenza e con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il ricorso non coglie tale ratio, il motivo è inammissibile.
- In materia di locazione abitativa, la nullità della pattuizione che determina un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato non impedisce che, in assenza di valido titolo, il godimento dell'immobile sia remunerato mediante un'indennità determinata secondo il criterio legale richiamato dal giudice di merito.
- Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, il criterio del triplo della rendita catastale può essere utilizzato come parametro di riferimento per quantificare l'indennità di occupazione dovuta in assenza di valido contratto, senza integrare necessariamente una indebita applicazione retroattiva della norma.
- Una deduzione di credito in compensazione proposta solo in cassazione è inammissibile se non risulta specificamente proposta e trattata nei gradi di merito o comunque se non è adeguatamente scrutinabile alla luce degli atti e delle decisioni impugnate.
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