Cassazione Civile, Ordinanza n. 16944/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in ragione della disponibilità di beni e indici di capacità contributiva (abitazione principale, abitazione secondaria, due autovetture, moto di grossa cilindrata e spese per incrementi patrimoniali). Dopo il tentativo di mediazione e il giudizio di merito, la C.T.P. aveva annullato integralmente l'atto e la C.T.R. aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse fornito prova idonea di aver disinvestito titoli per un importo ampiamente sufficiente a giustificare le spese e il maggior reddito presunto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, quarto comma e ss., del d.P.R. n. 600/1973 (come applicabile ratione temporis) e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente considerato sufficiente la mera prova della disponibilità di redditi esenti derivanti da disinvestimenti azionari, senza prova specifica che tali somme fossero state effettivamente impiegate per coprire le spese contestate, nonostante la contestazione dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nell'accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione di maggior reddito dimostrando, anche mediante presunzioni semplici e idonea documentazione, che le spese contestate sono state sostenute con redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta, disinvestimenti patrimoniali o altre risorse non imponibili, purché sia provata l'entità di tali somme e la loro disponibilità nel periodo rilevante. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione bancaria relativa al disinvestimento di titoli per € 99.974,82, somma considerata idonea e ampiamente sufficiente a giustificare il reddito presunto contestato; la motivazione è stata ritenuta logicamente e giuridicamente corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la particolare posizione dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; la maggiore capacità contributiva può essere determinata sulla base di indici di spesa e il contribuente può vincere la presunzione fornendo prova contraria idonea.
art. 39, comma 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte, nel ragionamento, ricondotta la controversia alla disciplina dell'accertamento sintetico e al riparto dell'onere probatorio in materia tributaria.
è richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere di provare l'inesistenza della capacità reddituale presunta grava sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
la prova contraria grava sul contribuente, che può dimostrare che il maggior reddito presunto deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta, disinvestimenti o altre risorse non imponibili.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento sintetico del reddito, l'onere di provare che il maggior reddito presunto non esiste o è giustificato da risorse non imponibili grava sul contribuente.
- La prova contraria all'accertamento sintetico non richiede necessariamente una dimostrazione diretta dell'impiego materiale delle somme per ciascuna spesa, essendo ammissibile anche la prova per presunzioni semplici purché supportata da documentazione idonea sulla disponibilità e sull'entità delle risorse.
- Per superare la presunzione redditometrica è sufficiente dimostrare la disponibilità, nel periodo d'imposta rilevante, di redditi esenti o di somme provenienti da disinvestimenti patrimoniali, quando tali importi risultino congrui rispetto al maggior reddito accertato.
- Il giudice di merito che valorizzi documentalmente disinvestimenti e giacenze finanziarie coerenti con il reddito presunto dà corretta applicazione ai principi sull'accertamento sintetico e al riparto dell'onere della prova.
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