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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34538/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento emessi per gli anni 2005 e 2007 con accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'illegittimità della sottoscrizione degli avvisi per mancanza di legittimazione o di valida delega del sottoscrittore e l'impropria esclusione dalla valutazione di documenti probatori prodotti nel contraddittorio precontenzioso (ritenuti tardivi o inutilizzabili dall'ufficio). Richieste anche censure circa l'onere della prova e mancata valutazione di documenti che avrebbero dimostrato che le spese e incrementi patrimoniali erano sostenuti dalla madre della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi connessi alla legittimazione del sottoscrittore nella parte in cui l'Agenzia ha poi prodotto la delega in sede di merito e ha dimostrato che gli avvisi erano sottoscritti da un funzionario di carriera direttiva su delega del dirigente; ha invece accolto i motivi terzo, quarto e quinto relativi all'utilizzabilità dei documenti prodotti nel contraddittorio precontenzioso. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria in diversa composizione per valutare i documenti tempestivamente prodotti entro il termine concordato nel contraddittorio, conformemente al principio di lealtà e buona fede e all'art. 10 della legge n. 212/2000. Sono state assorbite le restanti questioni e decise le spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    L'invito dell'amministrazione a produrre documenti può determinare la preclusione all'utilizzo successivo se il contribuente non ottempera; tuttavia la preclusione opera solo se l'invito è specifico e accompagnato dall'avvertimento delle conseguenze, e l'Amministrazione deve provarne l'esistenza. Se le parti concordano una proroga del termine per la produzione in sede precontenziosa, i documenti prodotti entro il nuovo termine sono utilizzabili.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva validamente delegato; in caso di contestazione incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza e i requisiti della delega.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; nella controversia oggetto di rinvio la Corte non ha deciso nel merito sull'esistenza o meno dell'accertamento sintetico, rimettendo la valutazione al giudice di rinvio considerando ammessi i documenti che erano stati prodotti tempestivamente.

  • art. 17 d.lgs. n. 165/2001

    Regola la possibilità per i dirigenti di delegare, con atto scritto e motivato, alcune competenze a dipendenti di livello funzionale elevato; la Corte ha richiamato la norma per valutare la legittimità delle deleghe di firma e delle sostituzioni temporanee.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata per gli accessi, prevede che i libri e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possano essere valutati a favore del contribuente; la sua interpretazione è coordinata con l'art. 32 del d.P.R. 600/1973.

  • art. 20 d.P.R. n. 266/1987

    Riguarda le funzioni del personale della nona qualifica funzionale, fra cui la reggenza dell'ufficio e la sostituzione del dirigente, e giustifica la validità della sottoscrizione dell'avviso da parte del reggente.

  • art. 10 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Principio di lealtà, correttezza e collaborazione tra fisco e contribuente: la Corte ha ritenuto che la violazione di tali principi (es. negare utilizzabilità di documenti nonostante accordi di proroga) è contraria alla normativa e ai principi costituzionali richiamati.

  • Articoli 24 e 53 Costituzione

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al principio di capacità contributiva; la Corte ha valutato le garanzie procedurali e la necessità di non precludere il diritto di difesa quando la produzione documentale è stata resa entro il termine concordato.

Massime di principio

  • Se durante il contraddittorio precontenzioso le parti concordano una proroga del termine per la produzione documentale, i documenti prodotti entro la nuova scadenza sono utilizzabili in giudizio e non possono essere esclusi per mera mancata allegazione al ricorso introduttivo.
  • In caso di contestazione specifica della legittimazione del sottoscrittore di un avviso di accertamento, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza di una valida delega o di altro titolo che legittimi la sottoscrizione.
  • L'inutilizzabilità della documentazione ai sensi degli artt. 32 e 52 d.P.R. 600/1973 e 633/1972 opera solo se l'invito era specifico, puntuale e corredato dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione, e spetta all'Amministrazione provare tale situazione.
  • La dichiarazione del contribuente di non possedere documenti durante un accesso può precluderne la successiva valutazione a suo favore soltanto se è volontaria e diretta a ostacolare l'ispezione; ritardi dovuti a terzi non possono normalmente essere imputati al contribuente.
  • La validità della sottoscrizione degli atti tributari può essere assicurata anche da funzionari della carriera direttiva (area terza), non necessariamente con qualifica dirigenziale, purché risulti una valida delega o titolo idoneo a legittimare la firma.
  • Nei giudizi di merito successivi alla cassazione il giudice dovrà valutare il valore probatorio effettivo dei documenti ammessi e l'eventuale incidenza sul risultato dell'accertamento sintetico.

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