Cassazione Civile, Ordinanza n. 40583/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IRPEF e IRAP per più annualità nei confronti di un medico odontoiatra. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo che, trattandosi di accertamento c.d. "a tavolino", non fosse necessario il contraddittorio preventivo né il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 12, comma 7, della L. n. 212/2000, nonché dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'avviso fosse illegittimo per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale anche in materia di IRPEF e IRAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, nel diritto interno, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale salvo specifiche previsioni di legge; l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non agli accertamenti "a tavolino", salvo i tributi armonizzati. Poiché nella specie si trattava di un accertamento documentale e non di una verifica nei locali del contribuente, e i tributi interessati erano IRPEF e IRAP, la CTR aveva correttamente escluso la necessità del contraddittorio preventivo e del termine dilatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto anche dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 2
non introduce, di per sé, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità dell'atto impositivo
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
le garanzie del contraddittorio e del termine dilatorio si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure, ma non ritenuto idoneo a fondare nel caso concreto un obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
l'invito al contraddittorio è qualificato come facoltà istruttoria dell'Ufficio, non come obbligo di preventiva interlocuzione a pena di invalidità dell'accertamento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7
l'utilizzo delle movimentazioni bancarie e la richiesta di chiarimenti al contribuente rientrano nei poteri istruttori dell'Ufficio, senza necessità di contraddittorio preventivo obbligatorio
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la disciplina dell'accertamento e dei poteri istruttori dell'Ufficio in materia di imposte dirette
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la disciplina dell'accertamento IVA, tributo armonizzato, sul quale la Corte distingue rispetto ai tributi non armonizzati
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel diritto tributario interno non esiste un principio generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini automaticamente la nullità dell'atto, salvo specifica previsione normativa o i casi in cui operi il diritto unionale per i tributi armonizzati.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati presso i locali dove si svolge l'attività del contribuente; non si estende agli accertamenti cd. a tavolino o meramente documentali.
- Nell'accertamento fondato su indagini bancarie, l'invito al contraddittorio previsto dalla disciplina dei poteri istruttori dell'Ufficio è una facoltà e non un obbligo, sicché il suo mancato esercizio non rende illegittimo l'avviso di accertamento per imposte non armonizzate.
- Per i tributi armonizzati il contraddittorio preventivo può rilevare, ma il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto spendere nel procedimento amministrativo, non essendo sufficiente un rilievo meramente astratto o pretestuoso.
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