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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40583/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IRPEF e IRAP per più annualità nei confronti di un medico odontoiatra. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo che, trattandosi di accertamento c.d. "a tavolino", non fosse necessario il contraddittorio preventivo né il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 12, comma 7, della L. n. 212/2000, nonché dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'avviso fosse illegittimo per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale anche in materia di IRPEF e IRAP.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, nel diritto interno, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale salvo specifiche previsioni di legge; l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non agli accertamenti "a tavolino", salvo i tributi armonizzati. Poiché nella specie si trattava di un accertamento documentale e non di una verifica nei locali del contribuente, e i tributi interessati erano IRPEF e IRAP, la CTR aveva correttamente escluso la necessità del contraddittorio preventivo e del termine dilatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto anche dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel diritto tributario interno non esiste un principio generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini automaticamente la nullità dell'atto, salvo specifica previsione normativa o i casi in cui operi il diritto unionale per i tributi armonizzati.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati presso i locali dove si svolge l'attività del contribuente; non si estende agli accertamenti cd. a tavolino o meramente documentali.
  • Nell'accertamento fondato su indagini bancarie, l'invito al contraddittorio previsto dalla disciplina dei poteri istruttori dell'Ufficio è una facoltà e non un obbligo, sicché il suo mancato esercizio non rende illegittimo l'avviso di accertamento per imposte non armonizzate.
  • Per i tributi armonizzati il contraddittorio preventivo può rilevare, ma il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto spendere nel procedimento amministrativo, non essendo sufficiente un rilievo meramente astratto o pretestuoso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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