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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32496/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente aveva agito davanti al Tribunale di Torino, anche in via cautelare, per ottenere l'accertamento del diritto all'iscrizione nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo per la provincia di Torino, fascia II, biennio 2020/2022, per due classi di concorso, con il relativo punteggio. Il giudizio cautelare si era poi estinto per rinuncia. Nel merito il Tribunale aveva rigettato la domanda e condannato l'attrice alle spese. La docente aveva quindi appellato solo la statuizione sulle spese, contestando la mancata compensazione, la quantificazione delle spese, l'applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della causa e l'aumento del 30% per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa. In cassazione ha proposto quattro motivi: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione apparente sulla compensazione; violazione dell'art. 92 c.p.c. per la pretesa soccombenza dell'amministrazione sulla domanda ex art. 96 c.p.c.; violazione dell'art. 5 d.m. 55/2014 in relazione all'art. 10 c.p.c. sul valore indeterminabile; violazione dell'art. 4, comma 8, d.m. 55/2014 sull'aumento del compenso per manifesta fondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il giudice di merito aveva correttamente applicato la regola della soccombenza, senza che ricorressero le gravi e eccezionali ragioni per compensare le spese; ha considerato corretta la liquidazione delle spese sul valore indeterminabile, anche perché la stessa ricorrente aveva qualificato così la causa; ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. con la riduzione del 20% per la difesa dell'amministrazione mediante propri avvocati; ha inoltre reputato corretto l'aumento del 30% ex art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014 per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori effetti di cui al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Conferma della regola generale della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati e nelle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale; nella specie tali presupposti sono stati esclusi.

  • art. 96 c.p.c.

    La dedotta soccombenza dell'amministrazione sulla domanda di responsabilità aggravata non ha inciso sulla regolazione delle spese, perché non è stata riconosciuta una base per la compensazione.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    Il valore della controversia, ai fini della liquidazione dei compensi, va determinato secondo i criteri normativi; se la stessa parte indica la causa come di valore indeterminabile, il giudice può fare applicazione di tale qualificazione.

  • art. 4, comma 8, d.m. 55/2014

    L'aumento fino a un terzo è legittimo quando la fondatezza delle difese della parte vittoriosa emerga chiaramente dal contenuto della decisione, senza necessità di prove costituende.

  • art. 152-bis disp. att. c.p.c.

    Nelle liquidazioni delle spese a favore delle pubbliche amministrazioni difese da propri dipendenti si applicano i parametri forensi con riduzione del 20%.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 42 l. n. 183/2001

    È richiamato come fonte di introduzione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

  • art. 4, comma 42, l. n. 183 del 2011

    È richiamato come base dell'introduzione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

  • art. 1, comma 31, l. n. 228 del 2012

    È richiamata come norma che ha parzialmente modificato l'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    Individua le pubbliche amministrazioni beneficiarie della disciplina speciale sulle spese.

  • art. 417-bis c.p.c.

    È il richiamo per la difesa delle pubbliche amministrazioni mediante propri dipendenti.

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    Richiamata per l'attestazione dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • sentenza Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77

    Ha ampliato l'ambito delle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese.

  • L. n. 241/1990

    La sentenza di merito aveva escluso la violazione delle relative previsioni nella procedura contestata.

  • d.P.R. n. 445/2005

    La sentenza di merito aveva escluso la violazione delle relative previsioni nella procedura contestata.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è eccezionale: fuori dai casi di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento giurisprudenziale, il giudice può compensare solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente apprezzabili.
  • La liquidazione dei compensi secondo i parametri forensi consente al giudice di scegliere liberamente il valore medio, minimo o massimo della fascia tabellare senza necessità di motivazione; la motivazione diventa necessaria solo se si opera un ulteriore scostamento in aumento o in diminuzione.
  • La qualificazione della causa come di valore indeterminabile, se effettuata dalla stessa parte nell'atto introduttivo e non contrastata da criteri alternativi di determinazione, può legittimare la liquidazione secondo il relativo parametro tabellare.
  • Per le pubbliche amministrazioni difese da propri dipendenti si applica la disciplina speciale dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c., con riduzione del 20% del compenso risultante dai parametri forensi.
  • L'aumento del compenso per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa è giustificato quando la fondatezza dell'impostazione difensiva emerga con evidenza dalla decisione di merito, senza bisogno di particolari attività istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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