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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34586/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un proprietario di un villino abusivamente edificato ha agito contro il Comune e la Regione chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivargli dalla demolizione dell'immobile, eseguita nel 2012 in attuazione di un ordine di demolizione confermato dalla Corte d'appello penale. In appello la domanda era stata rigettata; il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 347 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado contenente la sentenza penale prodotta dalla Regione, recante l'assoluzione di un soggetto ritenuto estraneo. Con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, lamentando la mancata notificazione personale dell'ordinanza di demolizione e sostenendo che la notifica al difensore non fosse sufficiente. Con il terzo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo. Con il quinto ha denunciato la violazione degli artt. 24, 28 e 111 Cost., assumendo la mancanza del provvedimento di avvio del procedimento e della notifica del provvedimento del P.M. da cui decorrerebbe il termine per la sanatoria edilizia. Con il quarto ha denunciato la violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., sostenendo che la demolizione di un immobile potenzialmente sanabile integrerebbe un danno ingiusto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando anzitutto che il ricorrente non aveva assolto l'onere di produrre la sentenza richiamata, né aveva censurato efficacemente la ratio decidendi fondata sull'omesso deposito dei documenti necessari. Quanto alle censure sulla demolizione, la Corte ha richiamato i principi penali secondo cui l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 ha natura autonoma e ripristinatoria, ricade sul soggetto in rapporto con il bene anche se non autore dell'abuso, è eseguibile dal pubblico ministero e non è subordinato a un previo procedimento amministrativo di intimazione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dedotto né provato la sanabilità dell'immobile, né aveva indicato di avere esperito l'incidente di esecuzione quale rimedio contro l'ordine di demolizione del P.M. La Corte ha quindi confermato che la demolizione di un manufatto abusivo non integra, di per sé, un danno ingiusto risarcibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non è condizione essenziale di validità dell'appello; la sua omissione rileva solo se la parte dimostra che quel fascicolo conteneva elementi decisivi non acquisibili aliunde e specificamente rilevanti per la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto in concreto non idoneo a scalfire la decisione, perché le censure tendevano a rimettere in discussione l'accertamento fattuale.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001

    L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ha natura di potere sanzionatorio autonomo e funzione ripristinatoria; opera anche verso chi abbia il mero rapporto con il bene e non richiede le forme del procedimento amministrativo di demolizione.

  • art. 2043 c.c.

    La demolizione di un immobile abusivo, volta a ripristinare la legalità urbanistica, non integra di per sé un danno ingiusto risarcibile.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte non ha ravvisato una responsabilità dell'ente pubblico per l'esecuzione della demolizione, eseguita come attività meramente attuativa dell'ordine giudiziario.

  • artt. 24, 28 e 111 Cost.

    Le garanzie costituzionali invocate non sono state ritenute violate, perché il ricorrente non ha dimostrato un vizio procedimentale idoneo a incidere sulla legittimità dell'ordine o sulla configurabilità del danno.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    La parte può ottenere dalla cancelleria copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti; ciò rileva ai fini dell'onere di produzione dei documenti nel giudizio di appello.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    Il fascicolo di parte conserva autonoma funzione e non viene automaticamente allegato d'ufficio nel giudizio di secondo grado.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato per il coordinamento tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte nel sistema processuale.

  • artt. 165 e 166 c.p.c.

    Sono richiamati per il deposito dei documenti nel fascicolo di parte al momento della costituzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina di per sé nullità della sentenza; la censura è utile solo se la parte indica con precisione quali atti decisivi vi erano contenuti e dimostra di non poterli reperire aliunde.
  • Il fascicolo di parte ha autonoma funzione rispetto al fascicolo d'ufficio: la sua acquisizione nel grado successivo non è automatica e incombe sulla parte l'onere di produrre o reperire i documenti rilevanti, anche tramite copia rilasciata dalla cancelleria.
  • L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale per abusi edilizi ha natura autonoma e ripristinatoria; esso segue il bene e può colpire anche il proprietario non autore materiale dell'abuso.
  • La demolizione di un immobile abusivo non costituisce, di regola, un danno ingiusto risarcibile, perché elimina un manufatto che non avrebbe dovuto essere realizzato e ripristina la legalità urbanistica.
  • Per ottenere il risarcimento in relazione alla demolizione di un bene abusivo, la parte deve allegare e provare specifiche circostanze idonee a rendere configurabile un interesse giuridicamente protetto, come la concreta sanabilità del manufatto.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le censure che mirano solo a contrapporre una diversa lettura del merito sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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