Cassazione Civile, Ordinanza n. 00201/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che sosteneva che un immobile fosse stato solo fittiziamente intestato alla propria convivente e chiedeva, in via principale, la retrocessione del bene e, in subordine, il pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale per difetto di prova dell’interposizione fittizia e aveva riconosciuto solo una modesta somma a titolo di ingiustificato arricchimento. L’attore aveva quindi appellato solo la parte relativa alla misura dell’indennizzo, ottenendo dalla Corte d’appello un aumento dell’importo riconosciuto. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 2712 c.c. e delle norme processuali sulla valutazione della prova, sostenendo che e-mail e messaggi WhatsApp della controparte dovessero valere come riconoscimento di debito; 2) violazione degli artt. 113, 115, 116, 2033 e 2041 c.c., chiedendo una diversa qualificazione della domanda come ripetizione di indebito e, correlativamente, la restituzione di una somma di euro 60.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha osservato che la Corte d’appello aveva già valutato la messaggistica e le e-mail come prove documentali ex art. 2712 c.c., ma aveva tratto, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la conclusione che si trattasse di interlocuzioni orientate a una transazione non perfezionata e non di un riconoscimento di debito. Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione di arricchimento senza causa, già così prospettata in primo grado, e ha escluso la possibilità di mutare in cassazione la causa petendi in ripetizione di indebito; ha inoltre richiamato il carattere residuale dell’azione di arricchimento e rilevato, comunque, la carenza di una originaria allegazione di pagamento indebito. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della resistente; è stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le e-mail e i messaggi informatici possono valere come riproduzioni meccaniche/documentali valutabili dal giudice, ma la loro lettura e il loro significato probatorio restano accertamenti di fatto riservati al merito.
Richiamato insieme alle norme sulla valutazione della prova, ma la censura non ha evidenziato un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia; mirava piuttosto a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
La dedotta violazione non è configurabile quando la critica investe il convincimento del giudice di merito e non l'uso di prove non dedotte o non acquisite.
Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito; la sua violazione è denunciabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non consente una nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha qualificato le doglianze come in realtà dirette contro l'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il corretto paradigma per contestare, nei limiti ammessi, l'omesso esame o il vizio motivazionale; non può però essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.
La ripetizione dell'indebito presuppone un pagamento non dovuto; non è sovrapponibile all'azione di arricchimento senza causa e non può essere introdotta in cassazione come nuova qualificazione della domanda.
L'azione di arricchimento senza causa è azione residuale e complementare, esperibile solo se manchi qualsiasi titolo specifico a fondamento della pretesa.
Richiamato per ribadire la residualità dell'azione generale di arricchimento rispetto ad altri rimedi tipici.
Il richiamo non consente di trasformare in cassazione una doglianza di merito in critica alla decisione sulla qualificazione giuridica della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, lett. p), d.lgs. n. 82 del 2005
Citato nel motivo di ricorso in relazione al valore probatorio delle comunicazioni elettroniche.
art. 1-bis, d.lgs. n. 82 del 2005
Citato nel motivo di ricorso in relazione al regime delle comunicazioni elettroniche e della loro utilizzabilità probatoria.
art. 23-quater d.lgs. n. 82 del 2005
Citato nel motivo di ricorso in relazione alla documentazione informatica prodotta in giudizio.
Massime di principio
- La censura che, sotto il nome di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, perché l'apprezzamento delle risultanze probatorie appartiene al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia disatteso il paradigma legale della prova; non quando la parte contesti il convincimento raggiunto sulla base degli elementi istruttori acquisiti.
- Le comunicazioni elettroniche tra le parti possono essere valutate come elementi probatori, ma la qualificazione del loro significato negoziale o confessoriamente rilevante è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica.
- L'azione di arricchimento senza causa ha natura residuale e complementare: è esperibile solo in mancanza di un titolo specifico e va proposta in modo esplicito, senza poterla confondere con la ripetizione di indebito.
- La ripetizione dell'indebito presuppone l'allegazione e la prova di un pagamento non dovuto; in mancanza di tale presupposto non è possibile trasformare la domanda di arricchimento in azione ex art. 2033 c.c. in sede di legittimità.
- La qualificazione della domanda effettuata e mantenuta dalla parte nel corso del giudizio di merito vincola il thema decidendum e non può essere radicalmente mutata in cassazione, specie quando la controparte e i giudici di merito abbiano già deciso sulla base di quella originaria impostazione.
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