Cassazione Civile, Ordinanza n. 28929/2025 del 02/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, con cui venivano recuperate IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2011, oltre alle sanzioni, perché la società aveva presentato un modello F24 nel quale erano stati indicati in compensazione crediti d’imposta asseritamente inesistenti. La società aveva impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, che le imposte per il 2011 erano già state effettivamente versate e che, quindi, la compensazione dei crediti inesistenti non incideva su un debito tributario ancora esistente. La CTP aveva accolto il ricorso solo quanto alle sanzioni, ritenendo la società non colpevole perché raggirata dal consulente fiscale. La CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia e accolto quello incidentale della società, osservando che i tributi dovuti per il periodo d’imposta 2011 erano già stati pagati e che i debiti iscritti a ruolo erano stati saldati prima della presentazione dell’F24; perciò la deduzione di crediti inesistenti era neutra rispetto a obblighi tributari già assolti. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe adeguatamente considerato che non era provato il pagamento dell’imposta 2011 e che esistevano debiti pregressi non integralmente estinti; 2) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di compensazione e sanzioni (art. 36-bis d.P.R. 600/1973, art. 31 d.l. 78/2010 conv. L. 122/2010, art. 31 d.P.R. 602/1973 e art. 6, co. 3, d.lgs. 472/1997), sostenendo che la compensazione con crediti inesistenti fosse comunque illegittima e che il fatto del consulente non potesse escludere le sanzioni a carico del contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente valutato la documentazione di causa e aveva accertato, in fatto, che per il periodo d’imposta 2011 la società aveva già corrisposto i tributi dovuti e che i debiti iscritti a ruolo erano stati pagati prima della presentazione dell’F24; pertanto non sussisteva il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché formulato in modo non autosufficiente e meramente assertivo, senza indicare specificamente quali affermazioni di diritto della sentenza si ponessero in contrasto con le norme invocate, sia perché diretto in realtà a sollecitare una rivisitazione del fatto storico già accertato dal giudice di merito. La Corte ha anche ritenuto assorbite le censure relative alla rilevanza del comportamento del consulente fiscale, osservando che le sanzioni venivano meno non per l’altrui colpa, ma perché la pretesa tributaria era stata ritenuta insussistente. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
È richiamato come base del controllo automatizzato e della cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione.
art. 31 d.l. 78/2010 conv. L. 122/2010
È invocato come norma in tema di compensazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo inammissibile la censura che lo richiama.
È richiamato dall’Agenzia come norma sulla compensazione; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché mira a rivalutare il fatto.
art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997
È invocato per sostenere l’applicabilità delle sanzioni nonostante il fatto del consulente; la Corte non lo esamina nel merito perché assorbito dalla ritenuta insussistenza della pretesa tributaria.
È richiamato dalla controricorrente nell’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio; la Corte esclude che vi sia litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione.
È invocato per chiedere l’integrazione del contraddittorio; la Corte ne esclude l’applicabilità nel caso concreto.
«Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»
La Corte lo interpreta nel senso che, nelle controversie non limitate alla regolarità degli atti esecutivi, il concessionario ha facoltà/onere di chiamare in causa l’ente creditore; non sussiste però un litisconsorzio necessario imposto d’ufficio dal giudice.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove.
La censura per violazione di legge deve indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza si pongano in contrasto con le norme invocate.
È richiamato per affermare il requisito di specificità del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto una cartella di pagamento impugnata per contestazioni sostanziali sulla debenza del tributo, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione; il giudice non deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, poiché la scelta del destinatario dell’azione non rende inammissibile la domanda.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia completamente trascurato un fatto storico principale o secondario decisivo, non quando il giudice abbia esaminato il fatto ma non abbia dato conto di tutte le prove o degli elementi istruttori relativi.
- La doglianza per violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo specifico quali affermazioni in diritto siano contrastanti con le norme richiamate; non è sufficiente una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che l’obbligazione tributaria era già stata integralmente estinta prima della compensazione contestata, la deduzione di crediti d’imposta inesistenti può essere considerata irrilevante ai fini della pretesa tributaria e delle sanzioni connesse alla cartella impugnata.
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