Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24532/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto l'appello contro il rigetto, in primo grado, dell'opposizione a un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a una società in accomandita semplice cessata e cancellata dal registro delle imprese. La controversia ruotava intorno alla legittimità dell'accertamento fondato su una variazione di classamento catastale: il contribuente sosteneva che tale variazione non fosse stata notificata al soggetto intestatario della partita catastale, quindi non fosse utilizzabile ai fini impositivi. Con i motivi di ricorso deduceva inoltre omessa pronuncia e violazione del giudicato esterno per l'annualità 2015, nonché nullità per motivazione apparente e omesso esame della conciliazione giudiziale intervenuta per gli avvisi relativi al 2015.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 74 della l. n. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci ai fini impositivi solo dalla loro notificazione all'intestatario della partita catastale. Poiché nel caso di specie la nuova rendita non risultava notificata alla società intestataria, l'atto impositivo fondato su quella rendita è stato ritenuto nullo perché basato su un presupposto non produttivo di effetti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste in solido a carico del Comune e dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata come vizio dedotto per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata come vizio dedotto per nullità della sentenza

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita

    la notificazione è condizione di efficacia dell'atto nei confronti dell'intestatario ai fini dell'impugnazione e dell'utilizzo della rendita in sede impositiva; non limita però il potere di accertamento alle sole annualità successive

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come termine per proporre ricorso decorrente dalla notificazione dell'atto catastale

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione all'impugnazione dell'atto catastale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale parametro sulla dedotta efficacia del giudicato esterno

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione apparente o mancante

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

Massime di principio

  • Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno natura dichiarativa e non costitutiva; la loro notificazione all'intestatario della partita catastale è il presupposto di efficacia per l'utilizzo della rendita ai fini impositivi e per la decorrenza del termine di impugnazione.
  • Se l'accertamento tributario è fondato su una rendita catastale mai notificata al soggetto passivamente legittimato, l'atto impositivo è viziato e deve essere annullato per difetto del presupposto su cui si fonda.
  • La circostanza che il precedente proprietario o la società originaria abbia presentato la pratica catastale, o che vi sia identità soggettiva tra amministratori di società distinte, non supplisce alla mancata notificazione dell'atto alla specifica intestataria catastale.
  • In presenza di accoglimento del primo motivo per ragioni assorbenti, le ulteriori censure relative a giudicato esterno e motivazione restano assorbite e non necessitano di esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.