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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36791/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa da una società, unitamente alla propria socia unica, contro due soggetti ritenuti coinvolti in condotte distrattive e fraudolente ai danni del patrimonio sociale. In primo grado il tribunale aveva accertato la responsabilità di un consigliere di gestione/procuratore della società attrice per il pagamento di fatture relative a operazioni inesistenti e per sovrafatturazioni, nonché un accordo fraudolento con l'altro convenuto, amministratore di una diversa società, condannandoli al risarcimento in solido entro un certo limite. La corte d'appello, riuniti i gravami, aveva confermato la decisione. Nel ricorso principale il secondo condannato ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2395 e 2462 c.c., sostenendo che la sua responsabilità non potesse essere affermata per obbligazioni sociali di una s.r.l. e che, essendo terzo rispetto alla società danneggiata, non potesse rispondere di danno diretto; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su un preteso travisamento della prova e su una valutazione illogica del materiale istruttorio, attribuendo eccessivo rilievo a una relazione tecnica di parte e trascurando le conclusioni del c.t.u., oltre a non considerare un asserito risparmio fiscale; 3) violazione dell'art. 102 c.p.c., assumendo che, ove si volesse attribuire corresponsabilità anche per una vicenda di fatture emesse da una terza società, il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, ritenuto litisconsorte necessario. Nel ricorso incidentale l'altro convenuto ha dedotto: 1) violazione dell'art. 652 c.p.p., sostenendo che il giudice civile avrebbe dovuto uniformarsi a una sentenza penale di assoluzione passata in giudicato; 2) nullità per violazione del contraddittorio nella consulenza tecnica d'ufficio, assumendo che la c.t.u. fosse nulla per non aver consentito alla difesa di nominare un proprio consulente; 3) violazione dell'art. 2393 c.c. e vizi motivazionali, invocando un verbale di conciliazione e una delibera assembleare con cui la società avrebbe rinunciato a ogni pretesa e ad azioni di responsabilità nei suoi confronti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha ritenuto che il primo motivo del ricorso principale non si confrontasse con la ratio decidendi, perché la corte di merito aveva accertato una responsabilità personale extracontrattuale del ricorrente quale terzo estraneo alla gestione della società danneggiata, per avere concorso alla sottrazione di somme dal patrimonio sociale mediante sovrafatturazioni e operazioni inesistenti; il secondo motivo mirava a una rivalutazione del merito e non evidenziava alcuna vera violazione delle norme invocate; il terzo era inammissibile perché la pretesa corresponsabilità del terzo evocato non era stata posta nel merito e la chiamata non poteva servire a finalità meramente istruttorie. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 652 c.p.p., rilevando che il presunto giudicato penale assolutorio non era nei termini prospettati idoneo a vincolare il giudice civile; ha poi dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione e infondata quella sulla c.t.u., osservando che la parte poteva comunque interloquire con osservazioni critiche e che l'eventuale nullità era sanata se non tempestivamente eccepita; infine ha dichiarato inammissibile la doglianza fondata sulla conciliazione e sulla rinuncia all'azione di responsabilità per difetto di specificità e di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. La società resistente è risultata vittoriosa, con condanna di entrambi i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha chiuso il giudizio di legittimità dichiarando inammissibile il ricorso principale e rigettando il ricorso incidentale. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva mantenuto ferma la condanna risarcitoria per responsabilità personale extracontrattuale del ricorrente principale e del ricorrente incidentale in relazione a condotte distrattive e fraudolente ai danni del patrimonio della società attrice. In sede di legittimità ha inoltre condannato entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della società resistente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2395 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per escludere la propria responsabilità; la Corte ha ritenuto però che la responsabilità accertata fosse personale ed extracontrattuale verso la società danneggiata, quindi non esclusa dalla disciplina delle azioni sociali di responsabilità.

  • art. 2462 c.c.

    Invocato per sostenere la limitazione della responsabilità della s.r.l. al patrimonio sociale; la Corte ha escluso che ciò impedisse l'affermazione di una responsabilità extracontrattuale personale del terzo concorrente nel fatto dannoso.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la sua violazione non si configura per la mera contestazione della valutazione delle prove, ma solo quando il giudice attribuisca a una prova libera il valore di prova legale o viceversa.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della responsabilità extracontrattuale; la Corte ha rilevato che la doglianza era solo enunciata e non adeguatamente sviluppata.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio verso il terzo richiamato, poiché la sua corresponsabilità non era stata oggetto di domanda o accertamento nel giudizio di merito e la chiamata non può servire a mere finalità istruttorie.

  • art. 652 c.p.p.

    La Corte ha negato che vi fosse un giudicato penale assolutorio idoneo a vincolare il giudice civile nei termini prospettati dal ricorrente incidentale.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica, ma la censura è stata ritenuta generica e comunque non fondata.

  • art. 194 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della c.t.u. per mancata nomina del consulente di parte, osservando che la parte può comunque formulare osservazioni critiche e che la nullità, se non tempestivamente eccepita, si sana.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato con riferimento al contraddittorio nella consulenza tecnica; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione idonea a determinare nullità.

  • art. 2393 c.c.

    Invocato per sostenere che la società avesse rinunciato ad agire in responsabilità contro l'ex amministratore; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte non ha ravvisato una mancanza assoluta di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di legittimità per violazione di legge; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate perché dirette in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per nullità della sentenza; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili per genericità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ricordato che, nel testo vigente, consente solo la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, non di generiche carenze o contraddizioni motivazionali.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Applicato in senso rigoroso: il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava specificamente dove gli atti richiamati fossero rinvenibili nel fascicolo e in quali termini fossero stati dedotti nei gradi di merito.

  • art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c.

    La produzione dei documenti allegati al ricorso non è stata ritenuta sufficiente a supplire al difetto di specifica indicazione richiesta dall'art. 366 n. 6 c.p.c.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la dedotta nullità della c.t.u. si sana se non eccepita tempestivamente alla prima udienza utile successiva al deposito dell'elaborato.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato implicitamente dalla doglianza sul travisamento della prova; la Corte ha chiarito che il travisamento rilevante non coincide con una semplice divergenza valutativa sulle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito: la Corte di cassazione non può riesaminare il compendio probatorio né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova liberamente valutabile efficacia di prova legale, o viceversa; non basta contestare l'attendibilità o la logicità della valutazione probatoria compiuta dal merito.
  • La responsabilità extracontrattuale personale di un soggetto può essere affermata anche se questi opera in ambito societario o attraverso una società, quando sia accertato che abbia concorso con altri alla sottrazione di risorse o alla realizzazione del danno ai danni di un terzo.
  • La chiamata in giudizio di un terzo non può essere utilizzata solo per finalità istruttorie o esplorative: l'integrazione del contraddittorio presuppone che la posizione del terzo sia giuridicamente necessaria ai fini della decisione della domanda proposta.
  • L'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile richiede che ricorrano i presupposti normativi dell'art. 652 c.p.p.; in mancanza di un giudicato penale idoneo nei termini di legge, il giudice civile può procedere a un autonomo accertamento dei fatti.
  • Le doglianze sulla nullità della consulenza tecnica e sulla lesione del contraddittorio devono essere specifiche e tempestive; in difetto di tempestiva eccezione, la nullità si sana e non può essere utilmente spesa in cassazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c.: gli atti e i documenti richiamati devono essere specificamente individuati e localizzati nel fascicolo, non essendo sufficiente un generico richiamo complessivo agli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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