Cassazione Civile, Ordinanza n. 25958/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto alla rideterminazione della classe e della rendita catastale di un'unità immobiliare a uso ufficio sita in Roma, in microzona Parioli, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR del Lazio aveva accolto la censura, ritenendo che l'Ufficio si fosse limitato a richiamare le caratteristiche edilizie e abitative della zona, senza motivare in modo specifico in relazione al singolo immobile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo in sostanza che la CTR avrebbe erroneamente richiesto una motivazione più ampia di quella dovuta per il classamento catastale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia fosse in insanabile contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, secondo cui non è congruamente motivato l'atto che si limiti al solo raffronto tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza indicare gli elementi concreti che abbiano interessato quella specifica microzona e il modo in cui essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. La CTR, pertanto, si era attenuta a tali principi nel ritenere insufficiente la motivazione dell'atto impugnato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; esclusa altresì l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
«l'Ufficio si è limitato alla revisione in questione sulla base delle caratteristiche edilizie ed abitative delle zona, ma non ha rigorosamente e specificamente motivato riguardo all'immobile per cui è causa»; «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto che faccia esclusivo riferimento al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona
la revisione del classamento catastale richiede una motivazione specifica sull'immobile e sulla microzona; non basta il solo richiamo allo scostamento tra valori catastali e di mercato della microzona
richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali sulla motivazione e all'onere probatorio, ma la Corte non accoglie la censura
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché la tesi difensiva contrasta con un orientamento consolidato della Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato in quanto la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, l'avviso deve contenere una motivazione che colleghi lo scostamento tra i valori della microzona e il diverso classamento alla concreta realtà della specifica unità immobiliare.
- Non è sufficiente una motivazione che si limiti a richiamare in modo astratto le caratteristiche edilizie della microzona o il rapporto tra valore catastale e valore di mercato: occorre indicare gli elementi specifici che hanno inciso sul classamento del singolo immobile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità ormai consolidato e non ne offre una critica adeguata.
- Nel giudizio di legittimità, il richiamo all'art. 2697 c.c. non consente di superare il principio secondo cui la motivazione dell'atto catastale deve essere specifica e non meramente parametrica.
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