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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06280/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente immesso in ruolo e in servizio nella scuola statale ha agito per ottenere: 1) la valutazione, nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 e successivi, del servizio di insegnamento prestato per più anni presso scuole paritarie nella stessa misura del servizio svolto nella scuola statale, con conseguente attribuzione di ulteriori 42 punti e trasferimento nella sede spettante; 2) il computo di tali anni di servizio anche ai fini della progressione di carriera, con conseguente ricostruzione della carriera. I giudici di merito hanno rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1 L. n. 62/2000, dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 conv. in L. n. 333/2001 e dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che il servizio prestato dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie dovesse essere valutato come quello statale; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, indicando un parere della Ragioneria generale dello Stato del 2010 e una circolare ministeriale del 2000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti statali non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, perché il personale delle scuole paritarie non è omogeneo rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati; la legge n. 62/2000 ha sì garantito agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente quanto al valore del titolo di studio e alla qualità dell'istruzione, ma non ha equiparato il rapporto di lavoro docente-scuola paritaria a quello con la scuola statale né esteso alle scuole paritarie il regime delle scuole pareggiate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme nei gradi di merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 62/2000

    La legge sulle scuole paritarie garantisce l'equipollenza per gli alunni e per il valore del titolo di studio, ma non determina l'equiparazione del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie a quello dei docenti statali.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 conv. in L. n. 333/2001

    La censura del ricorrente mirava a ricavare da tale norma la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie come servizio statale; la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha escluso tale effetto nei termini invocati.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Non consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la motivazione dei precedenti di legittimità in materia.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico del docente statale, il servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie non è automaticamente valutabile come servizio prestato nella scuola statale, in mancanza di una norma di legge espressa che disponga l'equiparazione.
  • La legge sulla parità scolastica assicura l'equipollenza del titolo di studio e della qualità dell'istruzione per gli alunni, ma non comporta di per sé l'assimilazione del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie a quello dei docenti delle scuole statali.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. relativo all'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la decisione di merito impugnata è conforme a quella di primo grado e manca, quindi, un effettivo spazio di sindacato sul fatto decisivo dedotto.
  • In presenza di soccombenza, le spese seguono la parte perdente e può essere posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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Come è indicizzato

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