Cassazione Civile, Ordinanza n. 06240/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, in particolare connesse a intercettazioni telefoniche, per un importo originario molto elevato, poi in parte rideterminato dall’ente creditore con provvedimento di discarico. La destinataria della cartella aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., lamentando che la cartella fosse nulla perché priva di adeguata motivazione: nel titolo esattoriale sarebbe stato indicato soltanto il procedimento penale di riferimento, senza elementi sufficienti a comprendere il conteggio dell’ente e quindi a controllare la pretesa. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e dichiarato la nullità della cartella. In cassazione l’ente concessionario ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sulle spese di giustizia e sulla riscossione tramite ruolo: con il primo motivo ha sostenuto che, per la riscossione delle spese di giustizia, il credito si fonda sui fogli-notizie compilati dall’ufficio giudiziario e sulla documentazione processuale sottostante, sicché la cartella non deve contenere una motivazione analitica ma solo gli elementi minimi per identificare la pretesa; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina regolamentare e dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, affermando che la cartella era conforme al modello legale e quindi sufficientemente motivata. La controparte ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lodi in diversa composizione, perché riesamini la controversia nel merito e provveda anche sulle spese. La Corte ha affermato che, nella riscossione coattiva delle spese di giustizia, la cartella di pagamento assolve a una funzione assimilabile a quella del precetto e soddisfa l’onere di motivazione se riporta gli elementi minimi idonei a consentire al debitore di individuare la pretesa e di difendersi. Non è necessaria una motivazione analitica come quella richiesta dal giudice di merito; inoltre, chi contesta la cartella deve allegare in concreto quale sia la lacuna identificativa dei provvedimenti sottesi e quale lesione del diritto di difesa ne sia derivata.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzabile per contestazioni sulla regolarità formale dell’atto esecutivo o sulla specificazione della somma dovuta, quando non si contesti il diritto a procedere in executivis né il titolo in sé.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 227-bis e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regolano la riscossione coattiva delle spese di giustizia; la Corte li interpreta nel senso che il credito può essere riscossso sulla base del ruolo formato dall’ufficio e della cartella, purché quest’ultima contenga gli elementi minimi di identificazione della pretesa.
art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel procedimento di riscossione delle spese di giustizia la cartella notificata, se sufficientemente identificativa, opera come atto equivalente al precetto rispetto al ruolo-titolo esecutivo.
I fogli-notizie redatti dal funzionario addetto all’ufficio giudiziario sono richiamati come atti pubblici fidefacenti, rilevanti per la quantificazione del credito.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella può essere redatta secondo il modello legalmente previsto e tale conformità è indicata come idonea a soddisfare la motivazione sintetica.
artt. 1 e 6 del decreto ministeriale del Ministero delle Finanze 3 settembre 1999, n. 321
Richiamati dal ricorrente a sostegno della sufficienza del contenuto formale della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia, la cartella di pagamento non deve necessariamente contenere una motivazione analitica, essendo sufficiente che rechi gli elementi minimi idonei a identificare il credito e a consentire al destinatario una difesa consapevole.
- Quando la cartella si limita a riportare in modo sufficiente il procedimento e gli elementi essenziali della pretesa, la contestazione del debitore non può fondarsi su un generico difetto di motivazione, ma deve indicare quali specifiche lacune impediscano l’identificazione dei provvedimenti sottesi e quale concreta lesione difensiva ne sia derivata.
- Le contestazioni relative alla quantificazione del credito o alla regolarità formale della cartella, senza messa in discussione del titolo esecutivo o del diritto a procedere, si fanno valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Per la riscossione delle spese di giustizia, il ruolo formato dall’ufficio e la cartella notificata assolvono a una funzione assimilabile a quella del titolo esecutivo e del precetto, sicché non è richiesta la preventiva notifica integrale di tutti i provvedimenti da cui il credito origina.
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