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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 19017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Campania che aveva rigettato l'appello del Comune relativo a sei avvisi di accertamento per parziale versamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) anno 2015 per Euro 72.057,00. Il Comune deduceva, in sostanza, insufficiente motivazione e erronea qualificazione giuridica della soppressione dell'ICP e dell'introduzione del CIMP: a suo avviso il Comune si era limitato ad adottare un canone di locazione degli spazi pubblici cumulabile con l'ICP e non soggetto alla limitazione del +25% prevista per il CIMP, perché non era stato emanato il regolamento previsto per l'istituzione del CIMP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (nullità per motivazione apparente) e accolto il secondo motivo: ha cassato la sentenza della CTR nella parte relativa all'errata ritenuta operatività del CIMP dal 1.1.2002 e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale di secondo grado della Campania per nuovo esame anche sulle spese di legittimità. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'emanazione di un regolamento conforme all'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, che non può essere surrogato dal Piano Generale degli Impianti (PGI). In mancanza del regolamento e in presenza dell'annullamento giurisdizionale della tariffa CIMP, continua ad applicarsi l'ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis, che può essere cumulata con il canone per l'occupazione di spazi pubblici (TOSAP/COSAP o canone concessorio) senza la limitazione del +25% prevista per il CIMP correttamente istituito.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    Richiamata in relazione al principio del requisito minimo di motivazione delle sentenze; rilevanza procedurale per contestare motivazione apparente o carente.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato in rapporto ai vizi di motivazione della sentenza di merito.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62

    1. I Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità ... sottoponendo le iniziative pubblicitarie ... al pagamento di un canone in base a tariffa. ... 2. ... determinazione della tariffa ... in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ...

    La Corte precisa che l'istituzione del CIMP e la determinazione tariffaria richiedono l'emanazione dell'apposito regolamento comunale; senza tale regolamento (ovvero in caso di sua annullamento) la disciplina del CIMP non opera e resta applicabile l'ICP.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7

    Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati ...

    Conferma la compatibilità e la possibilità di cumulazione tra imposta sulla pubblicità (ICP) e prelievi per occupazione/spazio pubblico (TOSAP/COSAP o canoni concessori).

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b

    La determinazione della tariffa CIMP non possa eccedere di oltre il 25% le tariffe ICP deliberate ...

    Ha introdotto la limitazione del +25% per la tariffa del CIMP rispetto alle tariffe ICP dell'anno precedente; peroé tale limite si applica solo se il CIMP risulta correttamente istituito mediante regolamento.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63

    Riguarda il COSAP e le modalità di cumulazione o detrazione tra canoni concessori e altri prelievi; richiamato per la compatibilità tra canoni e tributi.

  • L. 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 816-847)

    Richiamata per evidenziare la tendenza normativa successiva all'istituzione di un canone unico patrimoniale (dal 1.1.2021) volto a riunire ICP/CIMP/TOSAP/COSAP e altri prelievi, ma senza incidere sul principio stabilito: la sostituzione operativa richiede regolamento.

Massime di principio

  • La sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'adozione di un regolamento comunale conforme all'art. 62 D.Lgs. n. 446/1997; il Piano Generale degli Impianti (PGI) ha funzione programmatica e non sostituisce il regolamento.
  • In assenza del regolamento istitutivo o se la tariffa CIMP viene annullata, continua ad applicarsi l'ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis; la disciplina CIMP non opera retroattivamente senza atto regolamentare valido.
  • ICP/CIMP e TOSAP/COSAP (o canoni concessori) possono essere cumulati, data la diversità della natura e del presupposto giuridico dei singoli prelievi; la cumulabilità va valutata alla luce delle norme e delle eventuali previsioni regolamentari specifiche.
  • La limitazione della tariffa CIMP al +25% rispetto all'ICP trova applicazione solo se il CIMP risulta istituito e disciplinato nei modi di legge; non può essere imposta sulla base di mere previsioni programmatiche contenute nel PGI.
  • L'annullamento giurisdizionale di atti regolamentari o tariffari aventi efficacia erga omnes ripristina la disciplina previgente fino all'emanazione di un atto valido.
  • Per i contribuenti: verificare l'esistenza e la legittimità del regolamento e delle tariffe comunali prima di riconoscere addebiti per CIMP; in caso di eccesso tariffario o carenza regolamentare, sono ammissibili impugnazioni.
  • Per le amministrazioni comunali: cura formale e sostanziale nell'adozione del regolamento previsto dall'art. 62 D.Lgs. n. 446/1997 se si intende sostituire l'ICP con il CIMP; attenzione alla coerenza tra delibere, atti dirigenziali e l'eventuale PGI.

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