Sentenza del 05/07/2023 n. 502 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Imposta di registro - decreto ingiuntivo - cessione del credito - rapporto tra debitore ceduto e cedente - soggetto ad IVA rilevanza - imposta proporzionale - esclusione Imposta di registro - enunciazione - atto enunciante ed enunciato - identità tra i soggetti dei due atti - condizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria (S P srl) per il recupero di un credito ceduto: l'Ufficio ha liquidato imposta proporzionale (3%) sul provvedimento ritenendo applicabile la tassazione propria delle cessioni di credito enunciate; la contribuente ha contestato affermando l'alternatività IVA/registro perché l'operazione di negoziazione dei crediti rientra nell'ambito IVA (art. 3 DPR 633/72) e dunque il decreto, riconducibile a corrispettivi già soggetti a IVA, doveva essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 131/86. Inoltre si è disputata l'applicabilità dell'istituto dell'enunciazione (art. 22 DPR 131/86) per mancanza di identità soggettiva tra l'atto enunciante (decreto ingiuntivo proposto dalla cessionaria) e l'atto enunciato (contratto di cessione stipulato tra soggetti diversi).
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio di alternatività IVA/Registro nella fattispecie: l'operazione di negoziazione/acquisto in blocco di crediti è qualificata nell'ambito dell'attività commerciale delle società negoziatrici e rientra nel campo di applicazione dell'IVA (art. 3 DPR 633/72), sicché le somme oggetto del decreto, riconducibili a corrispettivi già soggetti ad IVA, non sono assoggettate all'imposta di registro nella misura proporzionale ma in misura fissa ai sensi dell'art. 40 DPR 131/86. Quanto all'enunciazione, la Corte ha seguito l'orientamento secondo cui l'enunciazione è applicabile solo quando vi sia esatta identità dei soggetti intervenuti nell'atto enunciante e in quello enunciato: nella fattispecie tale identità non sussisteva (la cessionaria ha sostituito il cedente), pertanto non è possibile tassare per enunciazione. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 - art. 22
L'istituto dell'enunciazione opera solo se le disposizioni enunciate sono state poste in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione; la Corte richiede identità soggettiva effettiva (non sopperibile da mera richiamazione del rapporto originario quando sia intervenuta successione contrattuale).
D.P.R. 131/1986 - art. 40
Stabilisce l'alternatività tra IVA e imposta di registro: se il pagamento del debito è relativo a corrispettivi o prestazioni già soggetti ad IVA, la tassazione del provvedimento giudiziario deve essere in misura fissa e non proporzionale.
D.P.R. 633/1972 - art. 3 comma 2 n. 3
art. 3, comma 2, n. 3 DPR 633/1972
Le operazioni di negoziazione di crediti rientrano tra le attività che possono essere considerate nell'ambito dell'IVA (anche se talvolta esenti): la qualificazione come operazione soggetta ad IVA determina l'applicazione del principio di alternatività con l'imposta di registro.
Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 - art. 8 comma 1 lett. b)
art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
Prevede l'aliquota proporzionale (3%) per la registrazione di cessioni di credito; tuttavia la sua applicazione è esclusa quando opera l'alternatività IVA/registro (art. 40) per corrispettivi già soggetti ad IVA.
Massime di principio
- Se il credito fatto valere dal cessionario coincide con il credito originario verso il debitore (mutando solo il soggetto che incassa), e l'operazione rientra nell'ambito dell'attività commerciale soggetta ad IVA, il provvedimento giudiziale per il pagamento va tassato secondo l'alternatività IVA/registro (imposta fissa), anche se l'operazione IVA è esente.
- L'istituto dell'enunciazione (art. 22 DPR 131/86) richiede identità soggettiva effettiva tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato: la mera richiamazione del rapporto originario non basta se è intervenuta una successione contrattuale che ha sostituito i soggetti.
- Per decidere la tassazione di un provvedimento giudiziario è necessario valutare la natura del rapporto sostanziale da cui il credito origina (se il pagamento riguarda corrispettivi già soggetti ad IVA, prevale la liquidazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40).
- La qualificazione dell'operazione (attività commerciale/negoziazione di crediti) è fattore centrale: elementi come la natura dei soggetti (società negoziatrici), la modalità di acquisto (acquisto in blocco) e la finalità commerciale rafforzano la ricostruzione dell'operazione come rientrante nell'IVA.
- Sul piano processuale, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni di primo grado può essere considerata specifica se incide sulla decisione impugnata; tuttavia le questioni sostanziali devono essere valutate alla luce della giurisprudenza più recente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 130 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 420 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 9630 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 18960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 18975 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 lug 2023Sentenza del 05/07/2023 n. 18978 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →