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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 130 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2017 relativo a immobili ubicati in via dei Giustinelli n.13 - Trieste. La ricorrente sostiene che gli immobili siano "bene merce" (rimanenze) e quindi esenti ai sensi della normativa IMU; contesta altresì l'applicazione dell'aliquota e della sanzione del 30% per omesso versamento, chiedendo in subordine l'applicazione di sanzioni diverse o la rettifica con riconoscimento dell'esenzione sulla base della documentazione di bilancio e di precedenti comportamenti amministrativi (certificato di agibilità, conoscenza del Comune). Invocava anche precedenti sentenze favorevoli per l'anno 2016.

La decisione

Ricorso respinto. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia prodotto la dichiarazione prevista dalla normativa (attestazione del possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione) richiesta per i fabbricati qualificati come "bene merce". La sola iscrizione a bilancio tra le rimanenze e la conoscenza degli immobili da parte del Comune non sostituiscono l'obbligo dichiarativo specifico. La Corte, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, ha osservato che la mancata presentazione della dichiarazione prevista dal D.L. n.102/2013 (comma 5-bis dell'art.2) comporta la decadenza dal beneficio. Ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva della L. n.160/2019 per estendere l'esenzione agli anni pregressi, precisando che il principio del favor rei si applica solo alle sanzioni e non alla rimozione dell'obbligo tributario. Di conseguenza è confermato l'accertamento IMU e la sanzione; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 D.L. n. 201/2011

    Norma richiamata per l'esenzione IMU sui "beni merce"; la ricorrente invocava tale esenzione per gli immobili oggetto di causa, ma la Corte ha ritenuto che l'esenzione richieda l'onere dichiarativo previsto da successive modifiche normative

  • art. 2, comma 5-bis D.L. n. 102/2013

    Secondo la Corte e la giurisprudenza di legittimità la norma impone un obbligo dichiarativo specifico (attestazione del possesso dei requisiti per l'esenzione): l'omissione di tale dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio fiscale.

  • D.lgs. n. 471/1997, art. 13

    Norma richiamata come base per l'applicazione della sanzione del 30% in caso di omesso versamento dell'imposta; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione prevista per l'omesso pagamento.

  • D.lgs. n. 472/1997, art. 3, comma 3

    "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"

    Richiamato per precisare che il principio del favor rei opera limitatamente alle sanzioni e non comporta di per sé effetto retroattivo sulle norme tributarie sostanziali o sull'estensione di esenzioni per anni precedenti.

  • L. n. 160/2019, art. 1, comma 769

    "i soggetti passivi... devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica ... entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti... La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi... Nelle more dell'entrata in vigore del decreto ... i contribuenti continuano ad utilizzare il modello ... 30 ottobre 2012... ai fini dell'applicazione dei benefici ... il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme"

    La Corte ha ritenuto che la legge non abroghi l'obbligo dichiarativo preesistente né attribuisca efficacia sanante retroattiva; stabilisce modalità e termini di dichiarazione ma non estende automaticamente il beneficio agli anni in cui la dichiarazione non era stata resa.

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 14

    Norma richiamata dalla ricorrente come possibile alternativa per la sanzione (violazione dichiarativa). La Corte non ha ritenuto applicabile l'attenuazione richiesta dalla ricorrente, confermando l'applicazione della sanzione per omesso versamento.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU per immobili qualificati come "bene merce" è necessario presentare la dichiarazione/attestazione prevista dalla normativa (D.L. n.102/2013, comma 5-bis): la mera iscrizione in bilancio tra le rimanenze non è sufficiente.
  • L'omissione della dichiarazione prescritta comporta la decadenza dal beneficio e impedisce l'applicazione retroattiva dell'esenzione per gli anni precedenti, salvo diversa disposizione normativa espressa.
  • Le modifiche legislative successive (es. L. 160/2019) che disciplinano modalità e termini dichiarativi non hanno normalmente efficacia sanante retroattiva sugli anni già prescritti o per i quali non è stata adempiuta la comunicazione, salvo chiara norma dichiarativa di efficacia retroattiva.
  • Il principio del favor rei si applica con rilievo limitato alle sanzioni (scegliendo la disciplina più favorevole in tema sanzionatoria) e non estende automaticamente i benefici fiscali sostanziali a situazioni pregresse in cui non erano stati adempiuti gli oneri dichiarativi.
  • In contenziosi analoghi è fondamentale conservare e produrre documentazione idonea a provare l'avvenuta dichiarazione (modelli con indicazione dei dati catastali), nonché valutare tempestivamente l'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa o delle procedure amministrative previste entro i termini utili per evitare la decadenza.
  • In caso di contestazione dell'accertamento conviene valutare se ricorrere per vizi formali/di notifica o per errori materiali nell'accertamento, ma non si può contare sul solo comportamento amministrativo passato (mancata contestazione del Comune) come surrogato dell'onere dichiarativo richiesto dalla legge.

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