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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 420 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Temi ricorrenti contenzioso - onere della prova - società unipersonale a ristretta base societaria - accertamento ricavi - estinzione della società - intimazione di pagamento - notifica al socio - presunzione di distribuzione al socio degli eventuali utili extra bilancio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Intimazione di pagamento notificata al socio per maggiori ricavi accertati alla società unipersonale B M srl (anno 2013) in seguito a disconoscimento di costi e recupero a tassazione. Questione se, essendo la società estinta da oltre cinque anni e a ristretta base societaria, i maggiori ricavi possano essere presunti come utili extracontabili e imputati al socio unico, salvo prova contraria.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto legittima la notifica dell'intimazione al socio e operante, per le società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione relativa di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; poiché il socio non ha fornito la rigorosa prova contraria (dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti o utilizzati in liquidazione), la pretesa tributaria è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (liquidate in € 3.500).

Norme richiamate

  • art. 39, D.P.R. 600/1973

    Fondamento per l'accertamento induttivo dei redditi e per la determinazione dei maggiori ricavi della società; la giurisprudenza utilizza questo quadro normativo unitamente alle presunzioni per imputare, in presenza di ristretta base societaria, utili extracontabili ai soci salvo prova contraria.

  • art. 28, d.lvo 175/2014

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti della cancellazione societaria e di intrasmissibilità di alcuni atti; la Corte nel merito non ha ritenuto tale richiamo ostativo alla possibilità dell'Amministrazione di notificare il titolo esecutivo al socio in presenza delle condizioni di legge e giurisprudenza (in particolare dopo il decorso dei termini rilevanti).

  • Cass. n. 32959/2018

    Affermata la possibilità di presumere la distribuzione agli soci di utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa e sottolineato che il socio può escludere la presunzione soltanto fornendo prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.

  • Cass. n. 1947/2019

    Conferma che la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili trova applicazione nelle società a ristretta base e che grava sul socio l'onere di provare il contrario.

  • Cass. n. 33976/2019

    Ribadita l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e la necessità, per il socio, di fornire prova positiva della mancata distribuzione.

  • Cass. n. 619/2021 (SS.UU.)

    Consente l'azione dell'Ufficio nei confronti dell'ex socio di società cancellata quando opera la presunzione di mancata distribuzione, anche ai fini di ottenere un titolo esecutivo, salvo prova contraria da parte del socio.

  • Cass. n. 39285/2021

    Conferma che la presunzione non è incompatibile con i principi sulle presunzioni e specifica che non basta allegare genericamente l'assenza di prova a carico della società; il socio deve documentare l'irrevocabile mancata distribuzione degli utili.

  • Cass. n. 26914/2022

    Riafferma che, in caso di società di capitali a ristretta base, la ristrettezza dell'assetto societario costituisce fatto noto che legittima la presunzione di attribuzione degli utili ai soci e che spetta al contribuente fornire la prova contraria.

Massime di principio

  • In società di capitali a ristretta base partecipativa (es. socio unico o partecipazioni molto concentrate) è ammessa una presunzione relativa che i maggiori ricavi accertati alla società rappresentino utili extracontabili attribuibili ai soci; la presunzione sposta sull'ex socio l'onere della prova contraria.
  • La prova contraria richiesta al socio è rigorosa: occorre dimostrare concretamente che i maggiori ricavi sono stati accantonati, reinvestiti nella società o utilizzati in sede di liquidazione e non distribuiti al socio.
  • La cancellazione o estinzione della società non impedisce all'Amministrazione finanziaria di agire nei confronti dei soci quando ricorrono i presupposti giurisprudenziali (in particolare nelle compagini ristrette) e nel rispetto dei termini previsti; notifiche ad ex soci possono essere legittime anche dopo la cancellazione, ove previsto.
  • La pronuncia favorevole del giudice in ordine a sanzioni o questioni procedurali nei confronti della società non annulla automaticamente la possibilità per l'Amministrazione di agire in via autonoma nei confronti dei soci relativamente a imposte, qualora sussistano presunzioni e mancata prova contraria.
  • Per difendersi efficacemente il socio deve conservare e produrre documentazione idonea (bilancio finale di liquidazione, verbali di liquidazione, prove di reinvestimento o accantonamento, movimenti bancari in uscita verso fornitori/creditori e non verso il socio) che dimostri l'assenza di distribuzione degli utili.
  • È strategico, quando possibile, contestare tempestivamente l'accertamento nella fase giurisdizionale preliminare e produrre elementi di prova economico-contabile che documentino l'effettiva destinazione delle somme; la mera allegazione generica è insufficiente.
  • Se la compagine non è effettivamente 'ristretta' o il socio non ha un controllo di fatto (partecipazioni minoritarie, più soci attivi), la presunzione può perdere efficacia: valorizzare elementi che dimostrino autonomia gestionale e pluralità di controllo può essere una linea difensiva.

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