Sentenza del 05/07/2023 n. 18975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria che aveva accolto l'appello della società contribuente (Clear Channel) e dichiarato non dovuto il maggior importo richiesto con avviso di liquidazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) per l'anno 2010. Il ricorso era fondato su cinque motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360 c.p.c., comma 1, n.3); (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., deducendo giudicato esterno e principio del ne bis in idem alla luce di pronunce amministrative sulle deliberazioni tariffarie che avrebbero superato i limiti di legge; (3) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n.4; art. 132 c.p.c., n.4), per avere il giudice d'appello adottato apoditticamente le argomentazioni della contribuente; (4) omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n.5); (5) violazione del D.Lgs. n.446/1997 (art.62, comma 2, lett. d) e 7-octies) per non aver riconosciuto che le delibere istitutive del CIMP e di approvazione delle tariffe avrebbero rispettato i limiti di legge. Prima della decisione in sede di legittimità il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per la rituale rinuncia del ricorrente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per accordo delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art.13, comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla l. n.228/2012, art.1, comma 17) che contempla un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente, ritenendo che tale misura non si applichi in caso di rinuncia al ricorso perché la norma riguarda i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e va interpretata restrittivamente (richiamata giurisprudenza: Cass. Sez. U, 12/11/2015, n.23175).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato dal ricorrente per dedurre difetto di giurisdizione; la questione non è stata decisa perché il ricorso è stato rinunciato e il giudizio si è estinto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per denunciare motivazione omessa o apparente; il vizio denunciato non è stato esaminato nel merito in Cassazione a seguito della rinuncia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; anche questo motivo non è stato trattato per estinzione del processo.
art. 132 c.p.c., n. 4
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale; il ricorso sosteneva carenza motivazionale del giudice d'appello, ma la questione non è stata decisa per rinuncia.
artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Invocati per rilievi relativi al giudicato esterno e al principio del ne bis in idem rispetto a pronunce amministrative sulle tariffe; non valutati dalla Corte di legittimità a causa dell'estinzione del processo.
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 62, comma 2, lett. d) e 7‑octies
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le delibere comunali sulle tariffe rispettavano i limiti di legge; la Corte non si è pronunciata sul punto per effetto della rinuncia.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha ritenuto che la disposizione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo destinata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo e impedisce alla Corte di legittimità di decidere sui motivi di doglianza: i profili sostanziali richiamati restano non vagliati in sede di legittimità.
- In caso di rinuncia le parti possono accordarsi sulla compensazione integrale delle spese; la Corte può formalizzare tale accordo nella pronuncia di estinzione.
- La sanzione aggiuntiva prevista dall'art.13, comma 1‑quater, del D.P.R. n.115/2002 (contributo unificato supplementare) si applica soltanto nei casi tipici di soccombenza determinata da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla rinuncia: la norma è di stretta interpretazione.
- Le questioni processuali complesse (difetto di giurisdizione, ne bis in idem, giudicato esterno, vizi motivazionali e omesso esame di fatti) devono essere sollevate e sostenute fino alla decisione definitiva; una rinuncia impedisce che tali questioni siano definitivamente risolte dalla Corte di cassazione.
- Quando si contesta la legittimità di tariffe o deliberazioni comunali (es. superamento di limiti di legge), è importante collegare chiaramente i profili di diritto sostanziale e quelli di giurisdizione, e preservare l'interesse ad ottenere una pronuncia definitiva evitando rinunce premature.
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