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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 18960 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il silenzio-rifiuto alla sua istanza di rimborso delle ritenute operate nel 2013 a titolo dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. n. 78/2010 sui bonus eccedenti la parte fissa. Denunciava: (i) l'assenza del requisito soggettivo perché la società per cui prestava servizio è una società di consulenza e non rientrerebbe nel "settore finanziario"; (ii) l'assenza del requisito oggettivo perché la parte variabile della retribuzione non eccedeva il triplo della parte fissa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (a) la nozione di "settore finanziario" va interpretata in senso ampio e teleologico alla luce della ratio preventiva della norma (rischi sistemici e incentivi distorsivi) e comprende anche soggetti come società di consulenza in materia societaria e finanziaria; (b) la modifica introdotta dal comma 2-bis (D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) ha inciso sulla base imponibile dal 17 luglio 2011 in poi: l'addizionale si applica sull'ammontare dei compensi che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia richiesto che la variabile ecceda anche il triplo della parte fissa. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il contribuente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33

    comma 1: aliquota addizionale del 10% sui compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione attribuiti ai dirigenti nel settore finanziario

    Regola originaria che individua soggetto (dirigenti nel settore finanziario), oggetto (bonus e stock options) e base imponibile (eccedenza rispetto al triplo della parte fissa). La Corte lo interpreta alla luce della ratio preventiva collegata alle decisioni del G20.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)

    2-bis: "Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."

    Ha modificato la base imponibile per i compensi corrisposti dal 17/07/2011: l'addizionale si applica sulla parte variabile che eccede la retribuzione fissa, ampliando la base imponibile rispetto alla formulazione precedente.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-ter

    "la disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (17/07/2011)

    Stabilisce l'efficacia temporale della modifica (operativa dal 17 luglio 2011).

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), art. 106

    Norma richiamata nel dibattito giurisprudenziale per delimitare gli "intermediari finanziari". La Corte ha ritenuto che l'art. 33 non abbia rinviato espressamente al T.U.B. e che la nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 non coincida automaticamente con quella del T.U.B.

  • Corte Cost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014

    Ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 33, evidenziandone la finalità di prevenzione dei rischi derivanti da politiche retributive distorsive. La pronuncia non limita però la nozione di "settore finanziario" ai soli intermediari vigilati.

  • Art. 15 Preleggi

    Principio applicato dalla Corte: incompatibilità tra comma 1 e comma 2-bis ha determinato un'abrogazione tacita in parte qua del precedente criterio quantitativo (triplo) a decorrere dall'entrata in vigore del comma 2-bis.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011

    Interpretazione amministrativa che ha sostenuto l'ampliamento della base imponibile ai sensi del comma 2-bis; richiamata dalla Corte come orientamento condiviso da parte della dottrina e giurisprudenza di merito.

Massime di principio

  • La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. n. 78/2010 va interpretata in senso ampio e funzionale: ricomprende soggetti attivi sulla scena finanziaria (anche società di consulenza finanziaria) non necessariamente vigilati o eroganti servizi al pubblico.
  • Per i compensi corrisposti dal 17/07/2011 l'addizionale del 10% si applica sulla parte variabile che eccede la retribuzione fissa; non è necessario che la variabile superi il triplo della fissa.
  • Per i compensi corrisposti prima del 17/07/2011 continuava ad applicarsi la disciplina originaria (base imponibile: eccedenza rispetto al triplo della parte fissa).
  • La classificazione formale (es. mancata iscrizione in un albo della Banca d'Italia o assenza di attività di erogazione di finanziamenti al pubblico) non è determinante per escludere l'applicabilità dell'art. 33 se l'attività è comunque rilevante sul piano finanziario.
  • Nelle contestazioni analogo oggetto vanno valutati: data di corresponsione del compenso, natura dell'attività del datore di lavoro (rapporto con mercato/finanza), tipologia del compenso (bonus/stock options) e prova dell'effettiva eccedenza rispetto alla parte fissa.
  • In operazioni pratiche: verificare se il sostituto ha operato trattenute; in caso di rimborsi contestati dopo il 17/7/2011, l'Amministrazione ha solida base giuridica per trattenere l'addizionale anche se la variabile non supera il triplo della fissa.

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