Sentenza del 05/07/2023 n. 9630 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per omesso versamento di accise (importo complessivo di € 18.040.702,30) derivante da presunti "svincoli irregolari" di gasolio stoccato in regime di sospensione d'imposta e successiva immissione in consumo senza pagamento delle accise; l'Ufficio riteneva la G. garante e responsabile, in solido con il suo legale rappresentante A.R., per il meccanismo fraudolento che coinvolgeva vari trader e un deposito fiscale destinatario (I. S.p.a.), fondando le contestazioni anche sulle risultanze dell'indagine della Guardia di Finanza e sulla sentenza penale n. 673/2022 che ha accertato la consapevolezza e la partecipazione al meccanismo fraudolento.
La decisione
Il Tribunale tributario ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistente lo svincolo irregolare e la piena consapevolezza della G. e del legale rappresentante A.R. rispetto al meccanismo fraudolento, valorizzando anche la sentenza penale come elemento di prova nel giudizio tributario. Ha confermato la responsabilità solidale della G. e di A.R. per il pagamento delle accise contestate e li ha condannati in solido alle spese processuali (€ 14.000,00 oltre accessori). Sono state respinte le eccezioni di duplicazione dell'accertamento, di pagamento per il mese di febbraio 2019 e di carenza probatoria.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1995 (TUA) - art. 2
L'art. 2 comma 4 rende potenzialmente solidalmente obbligati tutti i soggetti che si siano resi garanti del pagamento dell'accisa in caso di svincolo irregolare; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione alla G. e ad A.R. in ragione della loro qualifica e del coinvolgimento nella vicenda.
D.Lgs. 504/1995 (TUA) - art. 6
L'art. 6 comma 4 disciplina la garanzia del depositario mittente e lo svincolo della cauzione in presenza della prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario; il giudice ha rilevato che, nonostante la documentazione formale, la prova della regolarità effettiva è risultata insufficiente a esonerare la G. dalla responsabilità quando è provata la consapevolezza della frode.
D.Lgs. 504/1995 (TUA) - art. 7
L'art. 7 individua i soggetti obbligati al pagamento nelle ipotesi di svincolo irregolare; la Corte ha applicato la norma per affermare l'obbligo di corresponsione dell'imposta da parte della G. e di A.R. quale garante/obbligato solidale.
D.Lgs. 504/1995 (TUA) - art. 6-bis
La norma è stata richiamata dalla difesa come non applicabile ratione temporis ai fatti (antecedenti all'introduzione); il giudice ha condiviso che eventuali integrazioni successive non incidono sui fatti anteriori ma non ha ritenuto questo argomento decisivo per esonerare la responsabilità.
TUA - art. 1 comma 2 lett. f) (definizioni)
Utilizzata per qualificare il depositario autorizzato e attribuire responsabilità gestionale del deposito a A.R.; la Corte ha ritenuto che le licenze e la qualifica rafforzino la posizione di responsabilità della G. e del rappresentante.
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) - art. 1 comma 7
Richiamata sul diritto di difesa e sul contraddittorio endoprocedimentale: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato di essere pregiudicati da eventuali incompletezze procedimentali né di poter fornire argomentazioni decisive diverse, per cui l'eventuale mancanza di contraddittorio non ha annullato l'atto.
Richiamato dalla difesa in tema di onere della prova e presunzioni; la Corte ha ritenuto che la contestazione amministrativa e la sentenza penale forniscano elementi probatori sufficienti a superare le eccezioni sulla mancanza assoluta di prova.
D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) - art. 7 e art. 15
art. 7, art. 15 (e comma 2-sexies art.15)
Richiamati in tema di oneri processuali, prova e liquidazione delle spese; la Corte ha liquidato le spese a carico dei ricorrenti conformemente alle tariffe e alle norme citate, applicando anche la riduzione prevista.
Massime di principio
- In regime di sospensione delle accise il depositario mittente o il soggetto che presta garanzia può essere ritenuto responsabile in solido per l'imposta in caso di svincolo irregolare, soprattutto se emergono elementi di consapevolezza o partecipazione alla frode.
- La mera esistenza di documentazione elettronica (e-AD o nota di ricevimento) non è assolutamente conclusiva se risultano prove che tali documenti siano fittizi o strumentali a evadere l'imposta; la regolarità formale può essere scalfita da prove di frode sostanziale.
- Sentenze penali e risultanze investigative, pur non essendo vincolanti nel giudizio tributario, costituiscono elementi di prova rilevanti che il giudice tributario può e deve valutare unitamente alle altre prove disponibili.
- Per sottrarsi alla responsabilità il garante/depositario deve fornire la prova della sua completa estraneità alla condotta fraudolenta; l'onere probatorio è elevato e richiede elementi concreti e oggettivi.
- L'eccezione di duplicazione dell'avviso fiscale non è efficace se gli avvisi sono diretti a soggetti diversi potenzialmente obbligati e non è comprovato un effettivo doppio recupero dell'imposta.
- Eventuali modifiche normative successive ai fatti (es. introduzione di nuove norme) non operano retroattivamente per esonerare dalla responsabilità chi ha agito prima della loro entrata in vigore.
- La mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo non invalida automaticamente l'atto tributario: il contribuente deve dimostrare concretamente che l'irregolarità gli ha precluso argomentazioni determinanti (prova di resistenza).
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