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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24718/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo della proprietaria di un terreno contro un provvedimento dell'Ufficio del Territorio di Trapani che, a seguito di verificazione straordinaria svolta da un consorzio incaricato, aveva recepito una nuova cartografia catastale e la conseguente formazione di una nuova particella catastale per il frazionamento di una zona di demarcazione tra proprietà privata e fascia demaniale marittima. La contribuente aveva contestato la posizione della linea rossa di confine che incideva sulle risultanze catastali. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Erario, l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la lite investirebbe in realtà l'accertamento del confine e della proprietà con competenza del giudice ordinario, e censura il mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato regionale competente per il demanio marittimo. In sostanza, la ricorrente contesta la qualificazione della controversia come tributaria/catastale e la conseguente individuazione delle parti necessarie.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 19524/2018, affermando che nelle controversie riguardanti la variazione delle risultanze catastali, anche quando la modifica sia collegata alla demarcazione tra proprietà privata e fascia demaniale marittima, la giurisdizione spetta al giudice tributario, poiché l'oggetto del giudizio è l'aspetto censuario e non l'accertamento del diritto dominicale. Conseguentemente esclude anche il litisconsorzio con l'amministrazione regionale competente per il demanio marittimo, perché nel processo tributario non si discute della proprietà del bene ma soltanto della sua rappresentazione catastale. Nulla viene disposto sulle spese, poiché la contribuente è rimasta intimata e non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La ricorrente invoca il motivo di ricorso per difetto di giurisdizione, ma la Corte ritiene infondate le doglianze.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie catastali che incidono sulle risultanze utili alla determinazione dei tributi.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    È escluso il litisconsorzio necessario con la Regione nel giudizio che ha ad oggetto soltanto l'aspetto censuario.

  • art. 19, lett. f), d.lgs. 546/1992

    L'atto catastale contestato rientra tra quelli impugnabili in sede tributaria quando se ne chieda la variazione.

  • art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana

    Il demanio marittimo è trasferito alla Regione Sicilia e le relative attribuzioni amministrative sono devolute all'amministrazione regionale.

  • art. 3 d.P.R. 1 luglio 1977, n. 684

    Conferma il trasferimento alla Regione Sicilia dei beni del demanio marittimo e delle connesse attribuzioni amministrative.

  • art. 32 codice della navigazione

    Richiamato dalla ricorrente come norma collegata alla questione del confine demaniale marittimo, ma non ritenuto decisivo ai fini della giurisdizione.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regolamento di confini, ma la Corte precisa che il giudizio non verte sull'accertamento della proprietà.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la variazione delle risultanze catastali, la giurisdizione appartiene al giudice tributario quando l'atto catastale incide direttamente sulla determinazione del tributo, anche se la controversia nasce da una contestazione del confine tra proprietà privata e area demaniale.
  • Se il giudizio riguarda soltanto la rappresentazione censuaria del bene e non l'accertamento della proprietà o dell'estensione del diritto dominicale, resta esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministrazione competente sul demanio marittimo quando la controversia ha ad oggetto esclusivamente l'aspetto catastale e non la titolarità del bene.
  • Le risultanze catastali possono essere contestate e modificate in sede tributaria anche per adeguarle all'esito di separate azioni di rivendica o di regolamento di confini, ma tali azioni restano autonome rispetto alla lite catastale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneProprietà
RamiTributiProcesso civileDiritti reali
IstitutiLitisconsorzio necessario

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