Cassazione Civile, Ordinanza n. 25150/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per il triennio 1990-1992, proposta da un soggetto economico titolare di partita IVA che aveva percepito redditi d'impresa, in applicazione dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, nell'ambito della disciplina sugli aiuti di Stato e della categoria de minimis. La CTR aveva riconosciuto il rimborso ritenendo provati i presupposti tramite una dichiarazione autocertificata attestante il mancato superamento della soglia de minimis. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione UE 2016/195 e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato il triennio rilevante per verificare il rispetto del de minimis e avesse attribuito valore probatorio improprio all'autocertificazione prodotta dal contribuente. La Corte ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso nei confronti del soggetto evocato solo come intimato, perché costituito nei gradi di merito quale legale rappresentante dell'ente e non in proprio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del soggetto intimato e ha accolto il ricorso nei confronti dell'ente contribuente, cassando la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda di rimborso dell'IRPEF. Ha compensato integralmente le spese tra l'Agenzia e l'ente contribuente per la peculiarità e novità della questione, mentre nulla ha disposto nei rapporti con l'intimato rimasto tale in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova: il contribuente, che chiede il beneficio/rimborso, deve dimostrare i presupposti per il rispetto della soglia de minimis.
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Norma base del beneficio fiscale richiesto; la Corte ne legge l'applicazione alla luce della decisione UE sugli aiuti di Stato illegittimi e delle condizioni di compatibilità de minimis.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Norma richiamata nel ricorso come parte del quadro normativo del rimborso/agevolazione, ma senza autonoma statuizione interpretativa specifica nella decisione.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per il divieto di aiuti di Stato incompatibili e per l'obbligo di disapplicazione delle norme interne contrastanti con la decisione della Commissione UE.
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015
La Corte ne valorizza la dichiarazione di incompatibilità delle misure agevolative, salvo la possibile qualificazione come aiuti individuali compatibili o de minimis.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova nel processo tributario.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
Individuato come regolamento de minimis applicabile; il triennio rilevante è mobile e decorre dal momento della concessione del primo aiuto.
Regolamento (UE) n. 717/2014
Parimenti richiamato quale regolamento de minimis, con la stessa logica temporale mobile del periodo di tre anni.
Regolamento (CE) n. 994/98
Richiamato come possibile base di compatibilità di talune categorie di aiuti di Stato orizzontali.
La nuova autocertificazione prodotta solo in cassazione non può essere utilizzata, in quanto non ammissibile come nuovo elemento probatorio nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale si innesta su un regime di aiuti di Stato dichiarato incompatibile, il giudice nazionale deve verificare se il singolo vantaggio rientri in un aiuto individuale compatibile o nei limiti de minimis, con conseguente possibile disapplicazione della disciplina interna incompatibile.
- Il periodo di tre anni per verificare il rispetto della soglia de minimis va computato in modo mobile a partire dalla concessione del primo aiuto rilevante, e non da un arco temporale fisso astrattamente individuato dalla parte o dal giudice di merito.
- Nel giudizio tributario, il contribuente che invoca il beneficio o il rimborso deve provare i presupposti di fatto necessari, inclusa l'assenza di superamento della soglia de minimis.
- L'autocertificazione può concorrere alla prova, ma il suo contenuto deve essere riferito al corretto periodo rilevante e non può sostituire un accertamento giuridicamente errato sul dies a quo del triennio.
- In cassazione non possono essere valorizzati nuovi elementi probatori introdotti solo in tale fase, se la loro produzione è preclusa dalle regole del processo tributario.
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