Cassazione Civile, Ordinanza n. 37202/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 richiesto da una società non residente, in relazione a un'operazione di cessione di beni seguita da retro-locazione (sale and rent back) conclusa con una società residente. La contribuente sosteneva che l'operazione fosse una vera compravendita imponibile IVA, con regolare addebito del tributo in fattura e versamento all'Erario, sicché l'IVA avrebbe dovuto esserle rimborsata. L'Ufficio, e poi la CTR, avevano invece riqualificato l'operazione come finanziamento/mutuo esente IVA, escludendo il diritto al rimborso. Con il ricorso per cassazione la società denunciava la violazione delle norme civilistiche sull'interpretazione del contratto e sulla qualificazione negoziale, oltre alle norme IVA, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare correttamente i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c. e aveva dato rilievo improprio al tema dell'abuso del diritto. Il motivo centrale era che la Corte regionale non aveva considerato elementi decisivi della fattispecie, quali l'assenza di clausola di riscatto, la durata della locazione, l'ammontare dei canoni rispetto al prezzo e al valore residuo dei beni, e la causa concreta dell'operazione, necessarie per stabilire se si trattasse di cessione di beni o di mera operazione finanziaria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la CTR aveva errato nell'interpretazione e qualificazione del contratto, poiché non aveva esaminato in modo completo e secondo i canoni legali gli elementi rilevanti della sale and rent back, trascurando la durata del rent back, l'assenza della clausola di riscatto, il rapporto tra canoni, prezzo e valore dei beni e la causa concreta dell'operazione. La Corte ha ritenuto che il tema dell'abuso del diritto fosse inconferente rispetto al thema decidendum, che riguardava invece la corretta qualificazione negoziale ai fini IVA. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando correttamente i criteri di interpretazione contrattuale e stabilisca se l'operazione integri una cessione di beni imponibile o un finanziamento esente; da tale nuova qualificazione dipenderà il diritto al rimborso. Il ricorso è stato quindi accolto con rinvio.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Rileva come base normativa della domanda di rimborso IVA proposta dal soggetto non residente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'operazione integrava una cessione di beni imponibile IVA.
art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Ufficio e dalla CTR per sostenere l'esenzione IVA dell'operazione, in quanto qualificabile come finanziamento/mutuo.
Richiamato per affermare che eventuali violazioni esclusivamente tributarie non incidono sulla validità del rapporto contrattuale.
Invocato nel ricorso tra le norme asseritamente violate nella qualificazione dell'operazione.
artt. 1197, 1241, 1252, 1325 n. 2, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1371, 1470, 1571, 2744 c.c.
Richiamati per censurare la riqualificazione dell'operazione e per sostenere che il contratto doveva essere interpretato e qualificato come compravendita con successiva locazione, non come finanziamento; la Corte ribadisce che l'interpretazione va condotta secondo i canoni legali, con primato del dato letterale ma in una valutazione complessiva della comune volontà delle parti e della causa concreta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro di deduzione della violazione di legge prospettata nel ricorso.
art. 38-bis/2 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per qualificare la posizione del soggetto non residente ai fini del rimborso IVA.
art. 135 direttiva 2006/112/CE
Richiamato quale norma sovranazionale rilevante per l'esenzione IVA delle operazioni di finanziamento.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità, la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è deducibile quando il giudice di merito ometta di applicare i criteri legali o li applichi in modo illogico, non quando il ricorrente si limiti a opporre una diversa lettura del contratto.
- La qualificazione giuridica di un'operazione negoziale deriva dalla sussunzione della fattispecie concreta nel tipo legale e, se il nomen iuris adottato dalle parti non corrisponde alla sostanza dell'accordo, il giudice può correggerlo sulla base della causa concreta e degli effetti realmente perseguiti.
- Nell'interpretazione del contratto il canone letterale è il punto di ingresso, ma non esaurisce l'indagine: occorre considerare la comune intenzione delle parti, il coordinamento delle clausole, il comportamento complessivo e gli indici esterni rilevanti.
- In una operazione di sale and rent back, ai fini IVA, vanno verificati gli elementi concreti della struttura negoziale, tra cui durata della retro-locazione, assenza o presenza di riscatto, rapporto tra canoni, prezzo e valore residuo del bene, per stabilire se vi sia una vera cessione di beni o un'operazione finanziaria.
- Le considerazioni sull'abuso del diritto sono inconferenti quando la controversia riguarda non un uso distorto di strumenti leciti per ottenere un vantaggio fiscale, ma la corretta qualificazione dell'operazione secondo il diritto civile e tributario ordinario.
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