Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27760/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento riferita a più cartelle per tributi erariali non pagati. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo provato l'avvenuto pagamento di rate relative a dilazioni concesse per alcune delle cartelle sottese all'intimazione. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile sul rilievo che l'ente si era avvalso di un avvocato del libero foro. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'agente della riscossione, sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato illegittimo il patrocinio da parte di un avvocato esterno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla convenzione e, in generale, nelle liti innanzi alle Commissioni tributarie, senza necessità di specifiche allegazioni o prove circa il presupposto legittimante la scelta del difensore. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario, quale parametro della censura di violazione di legge

  • art. 12, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come disciplina della difesa tecnica nel processo tributario

  • art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese e difesa nel giudizio tributario

  • art. 1, comma 8, D.L. 193/2016

    richiamato quale base normativa dell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua difesa in giudizio

  • art. 4-novies, D.L. 34/2019

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite come norma che consente, in casi speciali, una delibera motivata e il ricorso all'Avvocatura o ad altro patrocinio nei limiti previsti

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati nel principio delle Sezioni Unite come regole da rispettare nella scelta del difensore del libero foro

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, nelle controversie tributarie, anche tramite avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, secondo quanto previsto dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato e dalle regole organizzative applicabili.
  • La costituzione dell'Agenzia a mezzo di Avvocatura dello Stato o di avvocato del libero foro implica la sussistenza del relativo presupposto legittimante, senza necessità di specifica allegazione o prova in giudizio, neppure in cassazione.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione fondata sul solo rilievo che l'agente della riscossione si sia difeso tramite un professionista del libero foro, quando la controversia rientri tra quelle per le quali tale patrocinio è consentito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.