Cassazione Civile, Ordinanza n. 11161/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice dipendente di un ente appaltatore per il pagamento di crediti retributivi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012, nei confronti della Provincia di Brindisi, indicata come ente appaltatore dell’attività di fornitura e assistenza specialistica al sistema dei servizi pubblici per l’impiego. La Provincia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi rigettata in primo grado, quindi appello anch’esso rigettato. In cassazione la Provincia ha proposto otto motivi, ma la Corte non entra nel merito delle doglianze perché rileva d’ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d’appello è stata pubblicata il 6 aprile 2017 e il ricorso è stato notificato il 3 novembre 2017, oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte esclude anche la sospensione feriale dei termini, perché la controversia è stata trattata con rito del lavoro; richiama inoltre, a conforto della qualificazione, il principio secondo cui l’azione ex art. 1676 c.c. del dipendente dell’appaltatore verso il committente, nei limiti di quanto da quest’ultimo dovuto all’appaltatore, rientra nella competenza del giudice del lavoro, avendo causa nel rapporto di locatio operarum e non nel contratto di appalto in sé.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini, in quanto la causa era stata trattata con il rito del lavoro, che costituisce criterio di riferimento per il computo dei termini di impugnazione. Conseguentemente ha condannato la Provincia di Brindisi alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
termine lungo di sei mesi
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo; nel caso concreto il termine era scaduto prima della notificazione del ricorso.
La controversia è ricondotta all’ambito del rito del lavoro; la Corte richiama che la domanda ex art. 1676 c.c. del dipendente dell’appaltatore verso il committente rientra in tale ambito.
L’azione del dipendente dell’appaltatore verso il committente per il credito retributivo trova fondamento nel rapporto di lavoro subordinato/locatio operarum e non nel contratto di appalto, rilevante solo strumentalmente.
La sospensione feriale non si applica alla controversia trattata con rito del lavoro, secondo il criterio richiamato dalla Corte.
art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.
La Corte rileva che non sussistono i presupposti per la motivazione contestuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Norma di modifica richiamata in relazione all’obbligo di versare un importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., esso è inammissibile, a prescindere dal merito delle censure.
- Se una controversia è stata trattata con il rito del lavoro, tale rito costituisce per le parti parametro di riferimento anche ai fini del computo dei termini di impugnazione e impedisce l’applicazione della sospensione feriale dei termini.
- L’azione del lavoratore dell’appaltatore verso il committente per il pagamento dei crediti retributivi ex art. 1676 c.c. ha natura di tutela del rapporto di lavoro e ricade nell’area del rito del lavoro, non essendo determinante la sola veste contrattuale dell’appalto.
- In sede di legittimità, la tardività dell’impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.
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