Cassazione Civile, Ordinanza n. 11843/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di due lavoratrici, già dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e successivamente in comando presso l'ente di destinazione, alle dipendenze dell'I.N.P.D.A.P. (poi confluito nell'I.N.P.S.) ai sensi della normativa speciale richiamata in sentenza. Le lavoratrici, inquadrate nell'ente di destinazione in Area B, posizione B2, hanno chiesto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento in Area C, posizione C1, sostenendo che esso fosse più coerente con la posizione già rivestita nell'ente di provenienza. Dopo una prima fase di merito contrastata e un precedente ricorso per cassazione accolto con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha riconosciuto il superiore inquadramento. L'ente previdenziale ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione del giudicato di rinvio e dei principi di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, sostenendo che il confronto tra declaratorie dovesse avvenire solo sulla base delle vecchie qualifiche funzionali, senza considerare i sistemi introdotti dalla contrattazione collettiva successiva; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti collettivi richiamati, contestando nel merito la corrispondenza tra gli inquadramenti operata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto già enunciato dalla precedente pronuncia rescindente e, in particolare, al criterio di comparazione fissato dalle Sezioni Unite n. 503/2011 per i passaggi del personale postale alle dipendenze dell'ente di destinazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando le domande originarie delle lavoratrici di riconoscimento dell'Area C, posizione C1. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e la complessità della vicenda. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
convertito in legge n. 273 del 1995
norma speciale che ha consentito il trasferimento delle lavoratrici all'ente di destinazione nell'ambito della vicenda esaminata.
art. 45, comma 10, L. n. 448 del 1998
disposizione che rende applicabile alla fattispecie la disciplina del trasferimento richiamata in sentenza.
art. 53, comma 10, L. n. 449 del 1997
disposizione richiamata quale base normativa dell'applicazione della disciplina al caso concreto.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente per denunciare la violazione del principio di diritto e del requisito di motivazione/rispetto del vincolo del giudice di rinvio.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente in collegamento con la garanzia del giusto processo.
evocato nel secondo motivo per contestare l'interpretazione dei contratti collettivi applicati al confronto degli inquadramenti.
art. 3 L. n. 797 del 1981
richiamato quale fonte delle qualifiche funzionali del personale dell'amministrazione postale di provenienza.
norma procedurale indicata per la trattazione in camera di consiglio.
la Corte lo applica per cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, in ragione dell'esito del giudizio, il presupposto del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; se la portata del decisum è controversa, la sentenza rescindente va interpretata alla luce della questione decisa e delle argomentazioni che la sorreggono.
- Quando la Cassazione ha individuato il criterio giuridico corretto per il raffronto tra inquadramenti o qualifiche, il giudice di rinvio non può sostituirlo con un diverso parametro di comparazione fondato su sistemi classificatori successivi e meno omogenei rispetto a quello di provenienza.
- Nella peculiare vicenda del passaggio di dipendenti postali a un'amministrazione di destinazione, la comparazione dell'inquadramento deve essere effettuata con riferimento alla posizione rivestita nell'ordinamento di provenienza e alla sua corrispondente collocazione nel sistema delle qualifiche funzionali dell'ente di destinazione, prima di trasporre il risultato nel nuovo sistema contrattuale.
- Se il giudice di merito si discosta dal criterio vincolante fissato dalla pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, investita nuovamente della medesima fattispecie, può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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