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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40025/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

Un istituto di credito ha agito in via riconvenzionale per ottenere la ripetizione di somme che assumeva indebitamente percepite da una correntista, per complessivi euro 46.880,00, invocando l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La banca sosteneva che tali importi, versati in contanti sul conto della cliente tra il 2003 e il 2010, provenissero in realtà da somme di terzi illecitamente dirottate sul conto da un ex dipendente infedele, e deduceva che alcune distinte di versamento recavano firme non riconducibili alla destinataria. Con il ricorso per cassazione, la banca ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., richiamando il principio di vicinanza della prova e sostenendo di aver fornito prova, anche mediante perizia grafologica, dell'estraneità di alcune firme, nonché di aver valorizzato atti del procedimento penale a carico dell'ex dipendente, ritenendo erroneo il mancato riconoscimento di efficacia probatoria a memoria difensiva e istanza di patteggiamento sottoscritte dal difensore munito di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era fondata sul mero riparto o sul modo di prova di un fatto negativo, ma sulla mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa restitutoria, cioè della provenienza delle somme da specifici soggetti terzi e della loro esatta tracciabilità. In presenza di versamenti in contanti su conto intestato alla resistente, la banca avrebbe dovuto provare sia la titolarità originaria delle somme distratte sia il loro ammontare, essendo il denaro fungibile e non essendo stata ricostruita la provenienza delle singole provviste. La Corte ha inoltre condiviso il giudizio di inidoneità probatoria degli atti penali richiamati, per la loro provenienza mediata, l'equivocità del contenuto e la mancata riscontrabilità degli importi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato invece disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    È la base della domanda restitutoria per indebito oggettivo, ma la sua applicazione richiede la prova della non spettanza delle somme all'accipiens e della loro spettanza a un diverso avente diritto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico di chi agisce per far valere il diritto; la regola non viene superata dal richiamo ai fatti negativi quando, in realtà, manca la prova del fatto costitutivo specifico della domanda.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale.

  • art. 446, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità degli atti penali sottoscritti dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito, chi agisce deve provare non solo che il pagamento è avvenuto, ma anche che la somma non era dovuta all'accipiens e che apparteneva, originariamente e con precisione, a un diverso soggetto legittimato alla restituzione.
  • Il principio di vicinanza della prova non esonera la parte attrice dalla dimostrazione del fatto costitutivo della propria pretesa quando il punto decisivo è l'individuazione della provenienza delle somme e della loro tracciabilità.
  • La prova del fatto negativo può essere fornita mediante fatti positivi contrari o presunzioni, ma tale regola opera solo se il fatto da provare è effettivamente definito; non supplisce alla mancata individuazione del fatto costitutivo specifico.
  • Gli atti provenienti in modo mediato da terzi, specie se equivoci o non riscontrati da ulteriori elementi, possono essere ritenuti inidonei a fondare, da soli, la prova della provenienza delle somme e del loro ammontare.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare profili che non incidono sul nucleo decisivo della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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