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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, concernente IVA e altre imposte, emesso in relazione a operazioni esenti consistenti in finanziamenti effettuati verso società del gruppo/consociate. La contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che tali operazioni finanziarie esenti non rientrassero nell’attività principale di impresa (gestione di centrali elettriche), ma fossero occasionali, accessorie e di scarsa entità, sicché non dovevano essere computate nel pro rata IVA. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 102 e dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 nonché degli artt. 2561, 2562 e 2697 c.c., sostenendo che le operazioni esenti andavano comunque incluse nella determinazione del pro-rata di detraibilità. La contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto.

La decisione

La Corte ha preliminarmente disatteso la richiesta dell’Agenzia, formulata solo in memoria, di trattazione congiunta con altri procedimenti, per difetto di adeguata illustrazione. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia, rilevando che la CTR aveva applicato in modo troppo generico il criterio dell’occasionalità/accessorietà, senza compiere l’analisi richiesta dall’orientamento di legittimità: occorre guardare all’attività effettivamente svolta in concreto e, nel contesto della fusione/aggregazione delle operazioni delle società coinvolte, all’ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti, nonché alla reale incidenza delle diverse attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge

  • art. 102 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella disciplina del pro rata/deducibilità

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata

  • artt. 2561 e 2562 c.c.

    richiamati dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla continuità e rilevanza delle operazioni societarie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova

  • art. 2504, comma 4, c.c.

    richiamato per affermare che la fusione determina l’estinzione delle società incorporate e il subentro dell’incorporante nei relativi diritti e obblighi

  • art. 19, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per sostenere che il diritto alla detrazione va esercitato secondo la dichiarazione IVA annuale della incorporante e secondo il pro rata corretto

  • d.P.R. n. 633/1972

    normativa IVA richiamata nel ragionamento sulla detrazione e sul pro rata

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo del pro rata IVA, non basta qualificare un’operazione come occasionale o accessoria in modo apodittico: occorre verificare in concreto se essa rientri o meno nell’attività propria dell’impresa, avuto riguardo al volume d’affari effettivamente realizzato.
  • La rilevanza delle operazioni esenti nella determinazione della percentuale di detrazione va valutata sulla base dell’attività concretamente esercitata e non solo dell’oggetto sociale formalmente previsto.
  • Quando vi siano operazioni di più società coinvolte in una vicenda di fusione o comunque di aggregazione rilevante ai fini IVA, la valutazione del pro rata deve essere effettuata sul complesso aggregato delle operazioni imponibili ed esenti, non mediante separati criteri riferiti alle singole realtà preesistenti.
  • L’esclusione dal pro rata delle operazioni esenti richiede una verifica analitica della loro effettiva marginalità rispetto all’attività imprenditoriale principale, non essendo sufficiente un richiamo generico alla scarsa entità quantitativa o alla bassa frequenza.
  • Nel contesto della fusione per incorporazione, il diritto alla detrazione maturato dalla incorporata non resta autonomamente esercitabile in modo slegato dalla dichiarazione IVA annuale dell’incorporante, che ne conforma l’esercizio secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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