Cassazione Civile, Ordinanza n. 14917/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una procedura di progressione verticale nel pubblico impiego contrattualizzato, relativa al passaggio da Area B ad Area C (poi richiesto in Area III, posizione economica F1) mediante corsi-concorsi per titoli ed esami riservati al personale interno. I lavoratori, risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti banditi/autorizzati solo parzialmente, hanno chiesto l’inquadramento invocando l’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scorrimento per i posti residui, anche alla luce del diniego di autorizzazione alla copertura degli ulteriori posti e dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009. Il Ministero ha ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 24 e 62 d.lgs. n. 150/2009, dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 27, comma 1, n. 7, l. n. 93/1983 e dell’art. 1, commi 342 e 362, l. n. 145/2018, sostenendo che, dal 1° gennaio 2010, le nuove regole avrebbero reso non più consentita la copertura di ulteriori posti tramite scorrimento di graduatorie formate in procedure interne riservate, essendo ormai necessario il concorso pubblico con riserva solo entro il 50% per gli interni. La Corte d’appello aveva invece ritenuto applicabile la disciplina previgente, affermando che la decisione amministrativa di procedere alla copertura mediante scorrimento fosse stata assunta prima dello ius superveniens e che i lavoratori avessero ormai maturato un diritto soggettivo all’assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato le domande originarie dei lavoratori. Ha ritenuto che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento di graduatorie interne per progressioni verticali non costituisca un diritto soggettivo degli idonei e che, in assenza di un obbligo specifico previsto dal bando o dalla contrattazione collettiva, debba applicarsi la disciplina vigente al momento in cui l’amministrazione decide di effettuare lo scorrimento. Poiché il d.lgs. n. 150/2009, in vigore dal 1° gennaio 2010, ha limitato le progressioni tra aree ai concorsi pubblici con sola riserva massima del 50% per gli interni e non ha previsto un regime transitorio di salvaguardia per le graduatorie interne già avviate, non poteva sorgere un legittimo affidamento o diritto quesito allo scorrimento delle graduatorie riservate ai soli interni. Le spese di merito sono state compensate per la novità della questione; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti in solido.
Norme richiamate
è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e alla ricostruzione della vicenda.
"le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno"
esclude la legittimità di progressioni verticali riservate ai soli interni e preclude lo scorrimento di graduatorie formate in procedure non più compatibili con la nuova disciplina, in assenza di una clausola transitoria di salvaguardia.
ha introdotto l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, su cui si fonda la limitazione alle progressioni interne.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
stabilisce che il passaggio tra aree del pubblico impiego contrattualizzato avvenga tramite concorso pubblico con riserva massima del 50% ai dipendenti interni.
richiamato tra le norme asseritamente violate, nel quadro della disciplina generale del reclutamento pubblico.
art. 27, comma 1, n. 7, l. n. 93/1983
richiamato dal ricorrente come parametro normativo rilevante per la selezione interna.
art. 1, commi 342 e 362, l. n. 145/2018
richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla disciplina delle progressioni e dello scorrimento.
art. 97 Cost.
evocato come principio di buon andamento e imparzialità che impone di bloccare assunzioni non più coerenti con il mutato assetto normativo e organizzativo.
richiamato ai fini della condanna alle spese in solido dei controricorrenti per comunanza di interessi.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato lo scorrimento di graduatorie per progressioni verticali non integra, di per sé, un diritto soggettivo dell’idoneo, ma richiede una previa e attuale scelta discrezionale dell’amministrazione, salvo che un obbligo specifico derivi dal bando o dalla contrattazione collettiva.
- Ai fini della legittimità dello scorrimento di una graduatoria, occorre applicare la disciplina vigente al momento in cui l’amministrazione decide di utilizzare la graduatoria, e non quella anteriore relativa all’avvio della procedura, poiché lo scorrimento riattiva la sequenza concorsuale nella sua fase finale di individuazione degli aventi diritto.
- Lo ius superveniens che restringe le progressioni interne nelle amministrazioni pubbliche si applica anche alle procedure interne già avviate ma non ancora perfezionate con un diritto soggettivo all’assunzione, salvo che il legislatore abbia previsto un regime transitorio di salvaguardia.
- L’idoneità in una graduatoria interna, in mancanza di autorizzazione alla copertura del posto e di approvazione della graduatoria, non fa sorgere un diritto quesito all’assunzione né una legittima aspettativa tutelabile allo scorrimento.
- Quando una procedura di accesso o progressione è stata originariamente riservata ai soli interni, l’entrata in vigore di una disciplina che impone il concorso pubblico con sola riserva parziale per il personale interno impedisce di attingere successivamente a quella graduatoria per coprire ulteriori posti.
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