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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16740/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione delle spese di lite conseguenti a un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, definito in sede di riassunzione davanti alla Corte d'Appello di Perugia dopo cassazione con rinvio. La ricorrente ha censurato il decreto che aveva liquidato compensi professionali ritenuti troppo esigui: per il procedimento ex L. n. 89/2001, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio. Ha dedotto violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che la Corte territoriale avesse fissato importi inferiori persino alla massima riduzione consentita delle tariffe e comunque non congrui rispetto ai parametri ministeriali. La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo distinguendo: da un lato, la liquidazione per il giudizio di equa riparazione davanti alla Corte d'Appello, ritenendo che la somma di euro 576,00 fosse al di sotto dei limiti di riduzione consentiti e incompatibile con il decoro professionale; dall'altro, le liquidazioni relative al giudizio di cassazione e a quello di rinvio, per i quali ha rilevato che il valore della controversia doveva essere individuato nel differenziale tra quanto riconosciuto e quanto richiesto, con applicazione dello scaglione sino a euro 1.100,00, sicché gli importi liquidati non risultavano inferiori ai minimi applicabili.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo in parte. La Cassazione ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di equa riparazione davanti alla Corte d'Appello di Perugia e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi dovuti in euro 1.198,50. Per contro, ha rigettato la censura relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, ritenendo corretta l'individuazione dello scaglione di valore e non violati i minimi tariffari. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come base della condanna alle spese a carico della parte soccombente

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    impone che la liquidazione del compenso non sia simbolica e resti consona al decoro della professione

  • D.M. n. 55/2014

    i parametri forensi possono essere ridotti entro i limiti previsti dall'art. 4; la liquidazione deve restare sopra i minimi applicabili

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato insieme al D.M. 55/2014 quale disciplina dei parametri di liquidazione

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    consente la riduzione massima dei valori parametrici in presenza di speciale semplicità dell'affare

  • art. 392 c.p.c.

    indicato quale base processuale della riassunzione dopo cassazione con rinvio

  • L. n. 89/2001

    legge sull'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto inapplicabile per l'esenzione dal contributo unificato nel giudizio di equa riparazione

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve rispettare i parametri ministeriali e può ridurli solo entro i limiti consentiti; non è legittima una liquidazione che scenda al di sotto del minimo risultante dall'applicazione della riduzione massima prevista.
  • L'art. 2233, comma 2, c.c. opera come limite esterno ai parametri forensi: anche quando il compenso è ridotto per la semplicità della controversia, non può essere determinato in misura meramente simbolica o non decorosa.
  • Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di impugnazione o di rinvio aventi a oggetto solo la riforma della statuizione sulle spese, il valore della controversia va individuato nel differenziale tra quanto riconosciuto dalla decisione impugnata e quanto richiesto dall'impugnante, non nell'intero importo originariamente attribuito.
  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione nella sua sequenza fatto-norma-effetto; se il motivo di impugnazione investe uno degli elementi essenziali della statuizione, si riapre la cognizione sull'intera questione di valore e qualificazione rilevante per la liquidazione.
  • Quando la Corte di Cassazione dispone la cassazione con decisione nel merito sulla sola quantificazione delle spese, può procedere direttamente alla rideterminazione del compenso applicando i parametri corretti e gli eventuali criteri di riduzione.
  • Nei giudizi di equa riparazione, l'esenzione dal contributo unificato esclude l'applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo previsto per il rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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