Cassazione Civile, Ordinanza n. 37977/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008, emesso a seguito di indagini bancarie su conti e libretti intestati al contribuente, che avevano evidenziato versamenti ritenuti non giustificati dall’Ufficio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR del Veneto, riformando la decisione, aveva annullato integralmente l’atto impositivo ritenendo che il contribuente avesse superato la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sulla base della ricostruzione delle proprie posizioni reddituali e finanziarie dal 2004 al 2008, dell’asserita già tassazione di somme movimentate in anni precedenti e dell’incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 sui prelievi del lavoratore autonomo. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia errato nel ritenere che la presunzione bancaria operi solo sul quantum e non sull’an dell’accertamento, e soprattutto abbia omesso un esame analitico delle singole movimentazioni e delle prove contrarie, invertendo di fatto il riparto dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità del controricorrente, ha confermato il principio per cui, in tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, per i versamenti resta operante la presunzione legale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità di ciascuna operazione a poste già dichiarate o comunque fiscalmente irrilevanti. Ha però ritenuto fondato il profilo di censura relativo alla mancata verifica analitica da parte della CTR della prova contraria offerta dal contribuente, osservando che il giudice di merito si era limitato a considerazioni generiche e cumulative, senza accertare la correlazione tra gli asseriti incassi in contanti del periodo 2004-2006 e i versamenti del 2008. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per i versamenti sui conti correnti del contribuente opera una presunzione legale relativa di redditi non dichiarati; il contribuente deve fornire prova analitica contraria. La limitazione affermata dalla Corte costituzionale n. 228/2014 riguarda i soli prelevamenti del lavoratore autonomo, non i versamenti.
La violazione del riparto dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; non quando valuti erroneamente come assolto l’onere da parte di chi ne era gravato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato dedotto come violazione di legge per errata applicazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio e sugli accertamenti bancari.
Il ricorso è stato ritenuto rispettoso del modello legale di contenuto del ricorso per cassazione, superando l’eccezione di inammissibilità per asserito difetto di autosufficienza.
La memoria del contribuente è stata depositata in prossimità dell’adunanza camerale.
Richiamato in via analogica per ribadire che, anche negli accertamenti IVA fondati su movimentazioni bancarie, incombe sul contribuente dimostrare la non imponibilità dei proventi desumibili dai conti.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie, i versamenti su conti correnti intestati al contribuente integrano una presunzione legale di redditi non dichiarati, che può essere vinta solo con prova contraria analitica e specifica sulle singole movimentazioni.
- La prova contraria del contribuente non può essere generica o basata su ricostruzioni complessive: deve indicare la provenienza e la destinazione dei singoli importi, nonché la loro riferibilità a somme già dichiarate o a operazioni fiscalmente irrilevanti.
- Il giudice di merito, investito di contestazioni su accertamenti bancari, deve compiere una verifica puntuale e motivata di ogni singola movimentazione e delle relative giustificazioni, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, cumulative o meramente riassuntive.
- La limitazione introdotta dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 incide sui prelevamenti dei lavoratori autonomi, non sull’utilizzabilità presuntiva dei versamenti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non coincide con un’erronea valutazione delle prove, ma solo con l’erronea attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la legge.
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