Cassazione Civile, Ordinanza n. 33870/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento relativo a tre cartelle esattoriali emesse per debiti tributari IVA e IRAP, per le annualità 2006-2008, riferiti a una società di persone della quale il ricorrente era stato socio e amministratore fino al 20 marzo 2008. La CTR aveva respinto l’appello del contribuente ritenendo legittima l’escussione del socio illimitatamente responsabile, sul presupposto che le cartelle fossero state notificate alla società entro il termine di prescrizione decennale e che non fosse necessario un autonomo avviso di accertamento nei confronti del socio. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza del concessionario ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica delle cartelle alla sola società non potesse evitare la decadenza nei confronti del socio; 2) violazione di legge per aver la CTR applicato alla decadenza i principi della prescrizione, in particolare l’art. 1310 c.c., richiamando anche gli artt. 2290, 2291, 2943 e segg. e 2964 c.c.; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l’omessa pronuncia e il preteso mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull’omessa pronuncia perché la questione di diritto poteva essere decisa direttamente in cassazione, non richiedendo accertamenti di fatto. Nel merito ha affermato che, in materia di riscossione tributaria relativa a società di persone, la notifica della cartella di pagamento alla società entro il termine previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 è sufficiente a impedire la decadenza anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile/coobbligato, potendo trovare applicazione, in via diretta o comunque per la specialità della disciplina tributaria, la regola di conservazione dell’atto già affermata dalla giurisprudenza. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Le spese del giudizio di legittimità sono state tuttavia compensate per i giusti motivi legati all’evoluzione giurisprudenziale successiva al ricorso.
Norme richiamate
termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento
Il termine decadenziale è rispettato quando la cartella è notificata, entro il termine, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; nella riscossione tributaria relativa a società di persone, la notifica alla società è sufficiente a conservare il potere di riscossione anche verso il socio illimitatamente responsabile.
interruzione della prescrizione contro uno dei condebitori in solido
La Corte richiama il principio come termine di confronto, ma afferma che, nel settore tributario, la regola di conservazione del potere di riscossione nei confronti degli altri coobbligati opera comunque in ragione della specialità della disciplina e della lettera dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
responsabilità solidale e illimitata dei soci
La responsabilità illimitata dei soci delle società di persone si estende anche ai rapporti tributari, consentendo di agire nei loro confronti per debiti della società.
Il socio può essere escusso solo dopo l’insuccesso dell’azione sul patrimonio sociale; la lettura dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non può imporre all’Amministrazione una notifica simultanea a società e soci, altrimenti si svuoterebbe tale beneficio.
inapplicabilità delle norme sulla prescrizione alla decadenza
Il ricorrente invocava la norma per escludere l’estensione delle regole interruttive della prescrizione alla decadenza; la Corte non accoglie tale tesi nel caso di specie, valorizzando la disciplina speciale tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge richiamato per il secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La Corte esclude che vi sia una nullità utile all’accoglimento, perché la questione giuridica può essere decisa direttamente in sede di legittimità.
La compensazione delle spese è discrezionale; la condanna alle spese non è censurabile solo perché il giudice non abbia motivato sul mancato esercizio della compensazione.
decisione nel merito da parte della Cassazione
La Corte può decidere la questione di diritto nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione risulti infondata.
art. 111 Cost.
ragionevole durata del processo
È richiamato per giustificare la decisione nel merito e la non necessità del rinvio in presenza di una questione di puro diritto.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la notifica della cartella alla sola società comprima il diritto di difesa del socio, poiché questi può contestare la pretesa mediante impugnazione degli atti riscossivi e, se del caso, degli atti presupposti non notificati.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L’impugnazione della cartella o dell’avviso di mora può estendersi alla contestazione della pretesa originaria non notificata o irregolarmente notificata.
Il socio receduto prima della notifica dell’atto impositivo alla società ha diritto a ricevere l’atto presupposto o una cartella adeguatamente motivata, non potendo consultare liberamente la documentazione sociale.
Massime di principio
- Nel sistema della riscossione tributaria delle obbligazioni imputabili a società di persone, la notifica della cartella di pagamento alla società entro il termine di decadenza previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 è sufficiente a conservare il potere di riscossione anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, senza necessità di una notifica separata nello stesso termine a ciascun coobbligato.
- La disciplina della decadenza in materia tributaria, per la sua specialità rispetto alla disciplina civilistica, non va letta in modo rigidamente traslato dalla prescrizione civilistica: ciò che rileva è che l’atto sia notificato al debitore o al coobbligato indicato dalla norma, secondo la lettera e la ratio della disposizione speciale.
- In presenza di una questione di puro diritto che non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., anche se il giudice di merito non vi ha pronunciato, quando la questione risulta infondata.
- La condanna alle spese di lite non è censurabile in cassazione solo perché il giudice di merito non abbia esplicitato le ragioni del mancato ricorso alla compensazione, trattandosi di scelta discrezionale del giudice.
- Nel rapporto tra pretesa tributaria verso la società di persone e responsabilità del socio, il diritto di difesa del socio non è leso dalla notifica alla sola società, purché il socio possa far valere in sede contenziosa l’eventuale assenza o irregolarità della notifica degli atti presupposti e contestare la pretesa mediante l’impugnazione dell’atto della riscossione.
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