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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07273/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dal commissario liquidatore di una compagnia assicurativa in l.c.a. contro ex amministratori e sindaci, per asseriti fatti di mala gestio e omesso controllo nella gestione. Nei confronti del ricorrente, già condannato in primo e secondo grado al risarcimento del danno per due operazioni ritenute pregiudizievoli e realizzate mediante improprio utilizzo delle riserve tecniche della società, erano stati indicati: l'acquisto di obbligazioni poi convertito in acconto prezzo per l'acquisto di partecipazioni sociali, e un'operazione di pronti contro termine con una società del gruppo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 206 l.f. per difetto di una valida autorizzazione dell'autorità di vigilanza all'esercizio dell'azione di responsabilità, sostenendo che l'atto prodotto fosse privo di adeguata motivazione; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia di un preteso giudicato esterno riflesso derivante dal rigetto dell'insinuazione al passivo della società controparte in altra procedura, giudicato che avrebbe escluso l'esistenza del credito collegato all'operazione contestata; 3) violazione degli artt. 2392 e 2394 c.c., 651 c.p.p., 112 e 132 c.p.c., per avere la corte territoriale fondato la responsabilità su elementi tratti da sentenze penali e per avere reso, sul punto, una motivazione apparente, omettendo di considerare che il ricorrente si qualificava come consigliere non esecutivo e che altri amministratori erano stati assolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione non era stata ritualmente riproposta in appello, con conseguente giudicato interno; comunque ha affermato che l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza era validamente motivata per relationem, mediante richiamo ad atti precedenti disponibili. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non risultava proposta nei gradi di merito una vera eccezione di giudicato esterno; inoltre ha osservato che il giudicato invocato non aveva efficacia riflessa nel caso concreto, trattandosi solo di un nesso di fatto e non di una situazione giuridica dipendente o subordinata. Ha infine respinto il terzo motivo come inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito; ha precisato che il giudice civile può utilizzare come elementi di convincimento una sentenza di patteggiamento e una sentenza penale di condanna emessa nei confronti di altri soggetti, senza che ciò attribuisca ad esse efficacia vincolante ex art. 651 c.p.p. nel giudizio civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 206 l.f.

    l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del commissario liquidatore richiede la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza; tale autorizzazione può essere motivata per relationem se richiama atti precedenti disponibili.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241

    la motivazione per relationem è legittima quando siano indicati e resi disponibili gli atti richiamati; ciò vale anche per l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato può essere invocato solo se effettivamente formatosi e se sussistono i presupposti per una sua efficacia nel diverso giudizio; nel caso concreto non vi era giudicato esterno rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata effettivamente dedotta; qui l'eccezione di giudicato non risultava proposta in modo rituale.

  • art. 2392 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base della responsabilità degli amministratori; la Corte non ne modifica il contenuto, ma esclude che il motivo consenta una nuova valutazione del merito.

  • art. 2394 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità verso i creditori/sociale; anche su questo punto la Corte non ravvisa violazioni decisive, perché il motivo tende a una rivalutazione fattuale.

  • art. 651 c.p.p.

    l'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile opera nei limiti previsti dalla norma; la Corte ribadisce che il giudice civile può comunque trarre elementi di convincimento anche da decisioni penali non vincolanti.

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento non ha efficacia vincolante automatica nel giudizio civile, ma può essere valutata come elemento di convincimento.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è ritenuta sufficiente perché la corte territoriale ha esposto le ragioni del proprio convincimento; la censura di motivazione apparente è stata giudicata inammissibile.

  • art. 363 c.p.c.

    la Corte enuncia un principio di diritto sul punto dell'autorizzazione della vigilanza, pur dichiarando inammissibili i motivi, in funzione nomofilattica.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso, che impone di riportare il contenuto degli atti rilevanti.

Massime di principio

  • L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del commissario liquidatore può essere validamente motivata per relationem, se richiama atti precedenti esistenti, noti e disponibili alle parti, senza che ciò ne infici la legittimità.
  • Il giudicato esterno può essere utilmente opposto solo se risulta dedotto in modo rituale e se sussiste una reale pregiudizialità giuridica; un mero nesso fattuale tra due controversie non basta a fondarne l'efficacia riflessa.
  • La sentenza penale di patteggiamento e una sentenza penale di condanna resa nei confronti di terzi possono essere apprezzate dal giudice civile come elementi di prova atipica o di convincimento, ma non producono automaticamente efficacia vincolante oltre i limiti di legge.
  • Il motivo di ricorso che richiede una nuova valutazione del materiale probatorio o del merito è inammissibile in cassazione, ove la Corte di merito abbia espresso una motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • L'eccezione di giudicato esterno e la censura sulla motivazione devono emergere chiaramente dagli atti e dai motivi di appello; in difetto, si forma giudicato interno o la censura risulta non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoRisarcimento e indennizzoAmministratori
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaAssicurazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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