Cassazione Civile, Sentenza n. 16564/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento che negava la deducibilità degli interessi passivi relativi a un finanziamento contratto da una newco (Monte Petrasi s.r.l.) per l'acquisizione della partecipazione totalitaria in Wind Power Sud (operazione configurata come merger leveraged buy out - MLBO). L'Ufficio aveva ritenuto l'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973 e quindi aveva recuperato a tassazione gli interessi passivi (limitatamente al periodo d'imposta 2009), sostenendo l'assenza di valide ragioni economiche e l'intervento degli stessi soggetti che già controllavano la target, con effetto di aggirare i limiti di deducibilità di cui all'art. 96 del d.P.R. 917/1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha affermato che le operazioni di MLBO possono non configurare abuso del diritto se giustificate da valide ragioni economiche/organizzative (anche imposte dai finanziatori) e quando, all'esito dell'operazione, risulti modificato in modo rilevante l'assetto di controllo (c.d. change of control), anche se alcuni soci preesistenti permangono nella compagine. Nel caso concreto la partecipazione di AER al 50% ha determinato un effettivo mutamento dell'assetto di controllo rispetto alla situazione precedente (i due soci originari sono passati dal 50% ciascuno al 25% ciascuno), per cui l'operazione non è stata ritenuta abusiva. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata al giudice di merito per l'applicazione del principio enunciato; il secondo motivo (sanzioni) è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 37-bis DPR 29 settembre 1973 n. 600
Norma anti-abuso invocata dall'Amministrazione: la Corte interpreta che l'operazione non integra abuso se ha una giustificazione economica apprezzabile diversa dall'intento di conseguire un risparmio d'imposta, con particolare attenzione al mutamento dell'assetto di controllo (change of control).
art. 96 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
Disciplina i limiti alla deducibilità degli interessi passivi. L'Amministrazione contestava la traslazione degli oneri finanziari sulla target per aggirare tali limiti; la Corte richiede la verifica della presenza di valide ragioni economiche e del change of control prima di ritenere elusiva la deduzione.
Riferimento alla fattispecie civilistica di fusione; la Corte rileva che lo schema giuridico del merger leveraged buy out è previsto e può rispondere a esigenze organizzative e finanziarie non riconducibili all'elusione fiscale.
Richiamato in tema di onere della prova; la censura invocava la violazione dell'onere probatorio. La Corte richiede l'accertamento concreto del change of control e delle ragioni economiche.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 30/03/2016
"Le operazioni di MLBO... rispondendo a finalità extra-fiscali, imposte dai finanziatori, difficilmente potrebbero essere considerate finalizzate essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali... salvo che non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità... come nel caso in cui all’effettuazione dell’operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target."
La circolare riconosce la liceità fiscale delle operazioni di MLBO quando esistono ragioni extra-fiscali, sebbene segnali l'ipotesi residuale di artificiosità quando persistono i medesimi soggetti controllanti la target. La Corte ne trae supporto per escludere l'abuso se sussistono change of control e ragioni economiche reali.
D.Lgs. 471/1997, art. 1 comma 2 (sanzioni)
Richiamato nel contesto dell'atto di autotutela (favor rei) per il ricalcolo di sanzioni e interessi; la questione sanzionatoria è stata poi assorbita dal pronunciamento sulla sostanza dell'accertamento.
Cass. 16/01/2019, n. 868 e n. 869 (giurisprudenza richiamata)
Precedenti di legittimità che hanno ritenuto non abusiva l'operazione di leveraged buyout quando essa esprime un progetto di riorganizzazione volto all'ingresso di nuovi soci e alla ristrutturazione finanziaria, fornendo supporto al principio enunciato nella presente sentenza.
art. 10-bis legge n. 212/2000 (statuto del contribuente)
Richiamato come riferimento normativo collegato ai principi anti-elusivi e alla valutazione dell'abuso del diritto; la Corte valuta il caso concreto alla luce di tali principi.
Massime di principio
- Un'operazione di MLBO non è automaticamente abusiva: va valutata la presenza di valide ragioni economiche/organizzative, comprese esigenze imposte dai finanziatori (es. richiesta di 'debt push down').
- Il parametro del 'change of control' è decisivo: conta il mutamento reale dell'assetto di controllo dopo l'operazione; tale mutamento può sussistere anche se alcuni soci preesistenti permangono nella compagine, purché venga meno il loro controllo esclusivo.
- Se all'esito dell'operazione il controllo effettivo della target risulta sostanzialmente modificato (es. ingresso di un socio che detiene la maggioranza), ciò tende a escludere la qualificazione dell'operazione come elusiva.
- Se invece i medesimi soggetti che controllavano la target prima dell'operazione mantengono di fatto il controllo anche dopo, aumenta il rischio che l'operazione sia qualificata come artificiosa e abusiva.
- Documentazione e prova: è centrale dimostrare le ragioni economiche e l'effettiva necessità della struttura (contratti di finanziamento, richieste della banca, analisi economico-finanziarie, motivazioni industriali/organizzative).
- La prassi amministrativa (es. Circolare 6/E/2016) può orientare l'esame, ma la valutazione ultima spetta al giudice sulla base degli elementi di fatto; l'Ufficio può anche adottare atti di autotutela parziali.
- Questioni sanzionatorie possono diventare secondarie se viene accertata l'assenza di abuso: la decisione sulla deducibilità degli oneri finanziari incide anche sulla quantificazione di imposte, interessi e sanzioni.
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