Cassazione Civile, Sentenza n. 16601/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione disciplinare per l'apertura di una sede/studio nel comune aggregato di Sutri, oltre alla sede secondaria già presente a Valentano. Il Consiglio sostiene la violazione dell'obbligo di unicità della sede/ufficio secondario e delle norme deontologiche (artt. 10, 21, 24 Cdn), nonché di disposizioni della legge notarile (art. 26) e del regio decreto-legge sull'aggregazione dei comuni (art. 8 R.D.L. 1666/1937). In primo grado la Commissione amministrativa regionale di disciplina aveva escluso l'illecito; il Consiglio ha proposto reclamo alla Corte d'appello che ha rigettato il reclamo; il Consiglio ha quindi ricorso in Cassazione impugnando l'ordinanza della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso del Consiglio Notarile (connessi) ritenendoli fondati e ha cassato l'ordinanza della Corte d'appello. Ha stabilito che l'art. 26 della legge notarile, così come modificato (2012 e 2017), consente al notaio di aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione o del distretto se questo comprende più regioni, ma non ha implicitamente abrogato integralmente l'art. 8 R.D.L. 1666/1937. L'art. 8 resta applicabile con riferimento alla 'aggregazione di sede' (atto ministeriale che riconosce la necessità di assistenza notarile) e all'obbligo per il Presidente della Corte d'appello di individuare il notaio tenuto a prestare assistenza nel comune aggregato; tuttavia la determinazione dei tempi minimi di assistenza è oggi regolata dall'art. 26. Ne consegue che la valutazione dei fatti e degli addebiti disciplinari a carico del notaio Lanzillo deve essere nuovamente effettuata dal giudice di merito alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione. La Corte ha inoltre rigettato i motivi incidentali della notaio nella parte in cui invocavano l'abrogazione dell'art. 8 e ha rinviato la questione dell'eventuale domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. al giudice di rinvio, che dovrà decidere dopo la nuova valutazione disciplinare.
Norme richiamate
Legge 16 febbraio 1913 n. 89, art. 26
Testo originario e versioni successive citate nella sentenza: il primo comma impone al notaio di tenere studio nel Comune assegnatogli e di assistere nei giorni e orari fissati dal Presidente della Corte d'appello; le modifiche del 2012 e del 2017 prevedono i giorni minimi di presenza (almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per i comuni aggregati) e attribuiscono al notaio la facoltà di recarsi in tutta la regione o nel distretto e di aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero nel distretto (se comprende più regioni).
L'art. 26, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, consente l'apertura di un unico ufficio secondario e stabilisce i tempi minimi di assistenza, lasciando al notaio la determinazione concreta dei tempi di apertura entro i limiti fissati. Non contiene elementi che escludano dal suo ambito i comuni aggregati disciplinati dall'art. 8 R.D.L. 1666/1937.
R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, art. 8
I comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con regio decreto, sentito il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere aggregati ad altro vicino comune sede di notaro. Nel caso di aggregazione, al notaro della sede ... sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte d'appello.
L'art. 8 disciplina l'aggregazione di sede (effetto reale) e la conseguente individuazione del notaio obbligato a prestare assistenza nel comune aggregato tramite provvedimento del Presidente della Corte d'appello. Tale norma non è stata ritenuta integralmente abrogata dalle modifiche all'art. 26: resta applicabile ogniqualvolta il comune sia stato dichiarato aggregato da decreto ministeriale e sussista la necessità pubblica di assistenza.
Legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 co. 144 lett. b)
Modifica l'art. 26 ampliando il territorio in cui il notaio può recarsi e stabilendo la possibilità di aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione o del distretto (se comprende più regioni). Tale modifica è stata interpretata come risposta a esigenze di concorrenza professionale, ma non come abrogazione totale delle previsioni pubblicistiche dell'art. 8.
Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 conv. con legge 24 marzo 2012 n. 27
Ha introdotto modifiche all'art. 26 (2012) riguardanti i tempi minimi di assistenza e la possibilità di aprire ufficio secondario; la Corte ha ritenuto tali modifiche incompatibili solo con la parte dell'art. 8 che riguardava la fissazione dei tempi di assistenza, non con la disciplina dell'aggregazione e della nomina del notaio obbligato.
Codice Deontologico Notarile, artt. 10, 21, 24, 7
Gli artt. 10, 21 e 24 sono richiamati come possibili norme deontologiche violate a fronte dell'apertura di una sede secondaria multipla o di condotte rispetto al Consiglio Notarile; la Corte ha rilevato che la valutazione disciplinare deve tenere conto dell'interpretazione prevalente dell'art. 26 e dell'art. 8 e quindi i rilievi deontologici vanno riesaminati dal giudice di rinvio alla luce di tale quadro normativo. L'art. 7 era stato invece richiamato dalla Corte d'appello in modo non coerente rispetto all'oggetto del contendere, secondo il ricorrente.
D.Lgs. 150/2011, art. 26 (reclamo)
Procedura amministrativa di reclamo contro decisioni disciplinari valutata in sede di Corte d'appello e successivamente impugnata in Cassazione; la normativa processuale amministrativa ha regolato il passaggio tra organi disciplinari e giurisdizione.
Codice di procedura civile, art. 360 co. 1 n. 3
Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto) invocati dal ricorrente; la Corte ha valutato l'esistenza di vizi di interpretazione e applicazione del diritto da parte della Corte d'appello.
Norme processuali e sanzionatorie varie (art. 96 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c.)
Citati nei motivi incidentali della ricorrente incidentale per lamentare omessa pronuncia su domande riconvenzionali, omessa valutazione di prove e altre questioni procedurali; la Corte di Cassazione ha rimandato tali domande al giudice di rinvio perché siano esaminate dopo la nuova valutazione del merito disciplinare.
Massime di principio
- L'art. 26 legge notarile, nella formulazione vigente, riconosce al notaio la possibilità di aprire un unico ufficio secondario in ambito regionale o distrettuale, ma non elimina automaticamente le previsioni del R.D.L. 1666/1937 relative all'aggregazione di comuni; occorre quindi distinguere tra aggregazione 'reale' (atto ministeriale) e scelta professionale autonoma del notaio.
- Quando un comune è formalmente aggregato ai sensi dell'art. 8 R.D.L. 1666/1937, resta compito del Presidente della Corte d'appello individuare il notaio obbligato a prestare assistenza nel comune aggregato; ciò risponde a esigenze di interesse pubblico non sostituibili alla libera iniziativa professionale.
- Le modifiche all'art. 26 (2012, 2017) hanno trasferito al notaio la determinazione dei tempi di assistenza entro limiti minimi, ma non hanno variato l'esistenza dell'obbligo di assicurare l'assistenza notarile nei comuni aggregati quando la necessità è stata accertata con provvedimento ministeriale.
- L'apertura da parte del notaio di uno studio in un comune aggregato senza provvedimento di assegnazione non esclude che quello studio debba essere qualificato come 'ufficio secondario' ai sensi dell'art. 26; la qualificazione e le eventuali conseguenze disciplinari richiedono valutazione contestuale della situazione fattuale e normativa.
- In casi disciplinari simili il giudice deve verificare la combinazione tra norme di diritto pubblico (art. 8 R.D.L.) e norme della legge notarile (art. 26) e deve riesaminare eventuali addebiti deontologici alla luce di tale interpretazione; contestazioni procedurali e domande accessorie (es. art. 96 c.p.c.) possono essere riesaminate dal giudice di rinvio dopo la nuova decisione di merito.
- Per la difesa del notaio, è rilevante documentare le istanze presentate al Presidente della Corte d'appello (richieste di nomina o autorizzazione) e ogni comportamento che possa configurare acquiescenza o conformità alla procedura amministrativa di assegnazione; per il Consiglio Notarile è rilevante dimostrare la lesione del principio di unicità della sede e l'eventuale compromissione dell'obbligo pubblico di assistenza.
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