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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16569/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imposta dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica la disconoscimento della deducibilità degli interessi passivi connessi a un finanziamento (22.400.000 euro) acceso da Monte Petrasi s.r.l. (MP) per acquisire Wind Power Sud secondo lo schema di merger leveraged buy out (MLBO) realizzato nel 2007-2008 (acquisizione tramite newco e successiva fusione inversa). L'ufficio ha ritenuto che la traslazione del costo dell'acquisizione sulla target abbia avuto natura elusiva (abuso del diritto) ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973 e, in relazione all'art. 96 TUIR, abbia consentito indebito vantaggio fiscale (deduzione di interessi altrimenti non deducibili). La contribuente ha sostenuto valide ragioni economiche e organizzative (necessità imposta dai finanziatori per ottenere il credito, ingresso di un nuovo socio qualificato AER al 50% e mutamento dell'assetto di controllo), e ha contestato l'accertamento. L'Agenzia ha effettuato un atto di autotutela parziale riconoscendo la liceità dell'operazione per la quota spettante al nuovo socio (annullamento parziale per il 50%). La controversia è giunta in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha affermato il principio di diritto secondo cui l'operazione di merger leveraged buy out può non essere abusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973 quando ricorra un significativo mutamento dell'assetto di controllo (c.d. change of control), anche se alcuni soci preesistenti permangono nella compagine con quote ridotte. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'ingresso del nuovo socio AER con il 50% abbia effettivamente modificato in modo rilevante il controllo della WPS (i due soci originari sono passati da 50% ciascuno a 25% ciascuno), escludendo la predominanza dell'intento elusivo. Perciò la sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata al giudice a quo perché applichi il principio. Il secondo motivo (sanzioni) è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre richiamato la prassi amministrativa (Circolare 6/E/2016) e la giurisprudenza di legittimità favorevole a riconoscere la liceità delle operazioni MLBO quando sussistano ragioni extra-fiscali e un effettivo change of control.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Norma anti-abuso invocata dall'Amministrazione. La Corte precisa che il divieto di abuso del diritto non esclude a priori la legittimità delle operazioni di MLBO: esse non sono abusive quando risultano giustificate da valide ragioni economiche/organizzative e quando si verifica un significativo change of control.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 96

    Prevede limiti alla deducibilità degli interessi passivi. L'Amministrazione ha fondato l'indeducibilità su tale norma laddove il finanziamento è stato posto su soggetto non operativo; la Corte tuttavia riconosce che la deducibilità può essere consentita se l'operazione ha giustificazione economica e modifica il controllo della target.

  • Codice Civile, art. 2501-bis

    Norma civilistica che disciplina la fusione inversa (strumento tipico degli MLBO). La Corte ne riconosce la legittimità civilistica e la rilevanza ai fini fiscali quando l'operazione è motivata da ragioni extra-fiscali e da esigenze imposte dai finanziatori.

  • Codice Civile, art. 2697

    Regola sulla prova. Nell'ambito del contenzioso la questione del carico della prova emerge relativamente all'onere della contribuente di dimostrare le valide ragioni economiche e il mutamento effettivo del controllo; la Corte valuta l'esistenza di tali elementi alla luce della documentazione e della prassi.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 30/03/2016

    "Le operazioni di MLBO... potranno essere considerate lecite, salvo che nei singoli casi non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità dell'operazione, come nel caso in cui all'effettuazione dell'operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target."

    La prassi amministrativa ha ammorbidito l'orientamento verso le contestazioni generalizzate delle operazioni MLBO, riconoscendo che spesso la struttura è imposta dai finanziatori e ha finalità extra-fiscali; tuttavia rimane il controllo sui casi con specifici profili di artificiosità (es. persistenza del medesimo controllo). La Corte si è allineata a tale impostazione.

  • Cass. 16/01/2019, n. 868 e n. 869

    Precedenti della Corte di Cassazione richiamati che hanno escluso la natura elusiva di operazioni di leveraged buy out quando esse si inseriscono in un progetto di ristrutturazione volto all'ingresso di nuovi soci e non realizzabile diversamente, confermando il principio secondo cui il mero effetto fiscale non determina automaticamente abuso.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10-bis

    Norma richiamata come altro possibile fondamento anti-elusivo nelle contestazioni; la pronuncia si concentra comunque sull'art. 37-bis e sulla valutazione del change of control.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2

    Norma sulle sanzioni; nell'atto di autotutela l'Ufficio ha applicato benefici in senso favorevole al contribuente (favor rei) riducendo sanzioni e interessi. La Corte ha assorbito la questione delle sanzioni in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Le operazioni di MLBO/merger leveraged buy out non sono abusive di per sé: vanno valutate caso per caso alla luce di ragioni economiche e organizzative non meramente fiscali, anche quando la struttura è imposta o favorita da finanziatori esterni.
  • Il parametro cruciale è il 'change of control': se l'operazione determina un mutamento significativo dell'assetto di controllo della target (es. ingresso di un nuovo socio di maggioranza) può escludersi l'abuso, anche se alcuni soci precedenti restano nella compagine con quote ridotte.
  • La mera continuità soggettiva di alcuni soci non esclude automaticamente la sussistenza del change of control; occorre verificare la concreta modifica del rapporto di controllo e la rilevanza economica-organizzativa della riorganizzazione.
  • Se, invece, dopo l'operazione gli stessi soggetti continuano a esercitare sostanzialmente il controllo (assenza di effettivo cambiamento), il rischio di qualificazione come artificiosa e di disconoscimento della deducibilità degli interessi rimane elevato.
  • La prova delle valide ragioni economiche/organizzative e delle condizioni imposte dai finanziatori grava sulla parte che le allega; la documentazione e la coerenza economica dell'operazione sono decisive.
  • La prassi amministrativa (Circolare 6/E/2016) e la giurisprudenza di legittimità favoriscono un approccio non automaticamente ostile alle MLBO, ma controllano i casi con specifici profili di artificiosità; è possibile ottenere autotutela/annullamento parziale quando emergono elementi favorevoli.
  • In caso di contenzioso il giudice deve esaminare sia la struttura negoziale e le motivazioni extra-fiscali sia l'effetto sul controllo della società target; in presenza di change of control significativo la deducibilità degli interessi può essere riconosciuta.

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