Cassazione Civile, Sentenza n. 16559/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento che aveva disconosciuto la deducibilità degli interessi passivi relativi a un finanziamento contratto da una newco (Monte Petrasi s.r.l.) per l'acquisizione della totalità delle partecipazioni di Wind Power Sud (WPS), realizzata mediante uno schema di merger leveraged buy out (MLBO) del 2007-2008. L'Agenzia aveva ritenuto che l'operazione fosse evasiva ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e avesse traslato indebitamente sulla target costi altrimenti indeducibili ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 917/1986, prospettando che mancassero ragioni economiche valide e che l'operazione fosse stata posta in essere per ottenere il beneficio fiscale della deduzione degli interessi (debt push down). La contribuente ha invece dedotto che lo schema era civilisticamente legittimo (art. 2501-bis c.c.), imposto o comunque richiesto dalle banche finanziatrici e volto a realizzare una riorganizzazione e l'ingresso del nuovo socio AER (Alerion) che deteneva il 50% dopo la fusione, con conseguente modifica dell'assetto di controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, rinviando al giudice di merito per una nuova valutazione alla luce del principio di diritto enunciato. La Corte ha ritenuto che le operazioni di MLBO possono non integrare abuso del diritto se giustificate da valide ragioni economiche/organizzative e da esigenze imposte dai finanziatori, e che il parametro decisivo è il 'change of control': se l'operazione determina una modifica rilevante dell'assetto di controllo della target (anche se alcuni soci preesistenti rimangono nella compagine), va esclusa la prevalenza dell'intento elusivo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, posto che AER è entrata con il 50% della WPS e i due soci originari sono rimasti ciascuno col 25%, si è verificato un mutamento dell'assetto di controllo che può giustificare l'operazione; pertanto il ricorso è stato accolto e la causa rimessa al giudice a quo. La Corte ha altresì preso atto dell'atto di autotutela parziale dell'Agenzia che aveva già annullato parzialmente il recupero nella misura corrispondente alla quota del nuovo socio (50%). Il secondo motivo relativo alle sanzioni è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma anti-abuso vigente ratione temporis
La norma è stata applicata per verificare la sussistenza di abuso del diritto: la Corte precisa che l'operazione non è abusiva se trova giustificazione in valide ragioni economiche e se determina un effettivo cambiamento dell'assetto di controllo (change of control), escludendo l'elemento predominante ed assorbente dell'intento elusivo
art. 96 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
limiti alla deducibilità degli interessi passivi
La contestazione fiscale verteva sulla deducibilità degli interessi che, secondo l'Amministrazione, sarebbero stati indebitamente sfruttati tramite il trasferimento del debito sulla target; la Corte valuta la legittimità della deduzione alla luce delle finalità economiche dell'operazione
disciplina delle fusioni e delle operazioni straordinarie (rilevanza civilistica dell'operazione)
La Corte riconosce che lo schema civilistico di merger leveraged buy out è legittimo e può rispondere a ragioni extra-fiscali e organizzative; tale legittimità civilistica è uno degli elementi da valutare ai fini tributari
Richiamata in relazione all'onere probatorio: la valutazione delle ragioni economiche e delle circostanze che giustificano l'operazione impone di considerare quale parte abbia provato i fatti che deduce (in particolare le ragioni economiche non fiscali)
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2
disciplina sanzioni (favor rei applicato dall'Ufficio nell'autotutela)
L'Ufficio, nell'atto di autotutela parziale, ha ricalcolato interessi e sanzioni applicando il beneficio del 'favor rei' previsto dalla norma citata
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 30 marzo 2016
prassi amministrativa su MLBO e MLBO/MLPO
La circolare riconosce che le operazioni di MLBO possono essere giustificate da esigenze imposte dai finanziatori e non essere abusive, salvo la presenza di altri profili di artificiosità (es. partecipazione degli stessi soggetti che controllavano la target); la Corte si è allineata a questo indirizzo e l'ha utilizzato come parametro interpretativo
Massime di principio
- Le operazioni di MLBO/merger leveraged buy out non sono automaticamente abusive: vanno valutate caso per caso in base alle ragioni economiche/organizzative e alle condizioni imposte dai finanziatori.
- Il parametro decisivo per escludere l'abuso è il 'change of control': se l'assetto di controllo della target viene modificato in modo rilevante (anche se alcuni soci preesistenti rimangono soci), l'operazione può essere giustificata e non avere lo scopo prevalente di eludere il fisco.
- La presenza di un nuovo socio con quota di maggioranza o comunque di una effettiva modifica del controllo pesa a favore della legittimità fiscale dell'operazione; se invece i precedenti controllanti mantengono di fatto il controllo congiunto, l'Amministrazione potrà più agevolmente prospettare profili di artificiosità.
- È essenziale documentare e provare le ragioni non fiscali (es. condizioni poste dalle banche, necessità di garanzie, logica finanziaria dell'operazione) per contrastare un'accusa di abuso: l'onere della prova delle circostanze sostanziali rilevanti è centrale.
- In presenza di iniziative amministrative di autotutela (circ. 6/E o annullamenti parziali) l'Amministrazione può ridurre o modulare i recuperi; tali atti devono essere considerati dal giudice nella valutazione complessiva.
- In operazioni analoghe, evitare strutture che mantengano immutato il controllo effettivo dei precedenti soci o, se ciò è inevitabile, predisporre chiara documentazione che dimostri esigenze economiche e l'inesistenza di finalità elusive.
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