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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17715/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero impugnava in cassazione il decreto del Giudice di Pace di Bari che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore di Napoli in esecuzione di un decreto di espulsione prefettizio. Il ricorrente deduceva cinque motivi: mancata informazione completa sulla protezione internazionale, sulla ricollocazione in altri Stati UE e sul rimpatrio volontario assistito; mancanza, nell'ordine del Questore, dell'indicazione delle modalità di impugnazione; nullità per mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta e per assenza di interprete all'udienza; violazione dell'art. 85 c.p.c. e del diritto di difesa per non avere il giudice considerato la revoca del difensore d'ufficio e per avere celebrato l'udienza senza effettiva previa audizione; sospensione necessaria del procedimento in attesa della nomina di altro difensore. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, nei limiti della ragione, osservando che il giudice di merito non aveva verificato in concreto la plausibilità dell'impossibilità di tradurre l'atto in una lingua conosciuta dallo straniero, aveva utilizzato un verbale prestampato privo di reale accertamento sull'italiano, e aveva celebrato l'udienza senza interprete nonostante la sua necessità fosse stata segnalata dalla stessa autorità richiedente; ciò aveva impedito una partecipazione consapevole dell'interessato e compromesso il contraddittorio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., rilevando che il trattenimento non era stato validamente convalidato nei termini e che il processo non poteva essere proseguito, essendo ormai scaduti i termini per una nuova convalida. Quanto alle spese, non ha disposto regolazione, richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato previsto per tali procedimenti e la disciplina applicabile quando sia soccombente un'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998

    il ricorrente lamentava la mancata informativa; la Corte non ha deciso sul punto perché il motivo è stato assorbito.

  • art. 3, comma 3, L. n. 241/1990

    invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo generale di indicare le modalità di impugnazione; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    "Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"

    impone la traduzione dell'atto in una lingua conosciuta dallo straniero; la traduzione in lingua veicolare è ammessa solo se non sia possibile quella nella lingua conosciuta e tale impossibilità deve essere concretamente specificata e plausibilmente verificata dal giudice.

  • art. 14, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 286/1998

    il procedimento di convalida del trattenimento richiede partecipazione necessaria del difensore, informazione e conduzione dell'interessato all'udienza e, ove necessario, la presenza dell'interprete; il giudice deve sentire l'interessato se comparso e verificare i presupposti della convalida.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come garanzia di effettività del diritto di difesa, che richiede la possibilità di comprendere atti e udienza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio effettivo.

  • art. 85 c.p.c.

    invocato per contestare la mancata considerazione della revoca del difensore d'ufficio; motivo assorbito.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito perché il trattenimento non è stato validamente convalidato e i termini per una nuova convalida sono scaduti.

  • d.P.R. n. 115/2002, artt. 82, 83, comma 2, e 133

    regolano la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato e le spese in caso di soccombenza, con specifici richiami alla disciplina applicabile quando la parte soccombente sia un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di espulsione e trattenimento dello straniero, la traduzione degli atti non può essere risolta in modo meramente formale: quando l'atto è notificato in lingua veicolare, il giudice deve verificare in concreto la reale impossibilità di tradurlo nella lingua conosciuta dall'interessato e l'amministrazione deve indicare le ragioni specifiche dell'impossibilità.
  • L'assenza dell'interprete all'udienza di convalida determina invalidità quando la barriera linguistica impedisca una partecipazione consapevole dell'interessato, specie se la necessità dell'interprete sia stata rappresentata dalla stessa autorità procedente o risulti dagli atti.
  • Nel procedimento di convalida del trattenimento, il controllo giurisdizionale deve essere effettivo e non apparente: il giudice non può limitarsi ad aderire a formule prestampate o ad attestazioni generiche, ma deve verificare i presupposti di legge e l'osservanza delle garanzie difensive.
  • La convalida del trattenimento è sottoposta a termini rigorosi; se il provvedimento non è validamente convalidato entro i termini, e questi sono ormai scaduti, la cassazione può avvenire senza rinvio perché il processo non può essere proseguito.
  • Il diritto di difesa e il contraddittorio nei procedimenti incidenti sulla libertà personale esigono che l'interessato sia posto in condizione di comprendere l'atto, le conseguenze delle proprie scelte processuali e il contenuto dell'udienza, anche tramite difensore e interprete.

Come è indicizzato

MaterieImpicugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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